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Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 6 pagine

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Legge sulle borse Consultazione

ne sono derivati, un’informazione insider che gli è stata comunicata da una persona menzionata al capoverso 1 o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto.

4È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone menzionate nei capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione insider per l’acquisto o per la vendita di valori mobiliari oppure per l’utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati.

5Non è considerata insider l’informazione comunicata alla persona che effettua una transazione per conto di un’altra persona.

Art. 44b (nuovo) Manipolazione dei corsi

1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque commette una manipolazione dei corsi (art. 33f).

2È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ottiene un vantaggio patrimoniale ingente mediante la manipolazione dei corsi.

Art. 44c (nuovo) Competenza

1Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 41, 44a e 44b competono alla giurisdizione federale.

2Nei casi semplici il Ministero pubblico della Confederazione può delegare alle autorità cantonali il perseguimento e il giudizio di una causa di diritto penale.

Art. 51

Abrogato

II

Il Codice penale6 è modificato come segue:

Art. 161 e 161 bis

Abrogati

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 RS 311.0