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Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 6 pagine

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Legge sulle borse Consultazione

Titolo prima dell’articolo 33h (nuovo)

Sezione 5b: Procedura nei confronti delle persone non assoggettate

Art. 33h (nuovo) Competenza e procedura

1Se le persone non assoggettate violano gli articoli 20, 33e, 33f o 33g, la FINMA può avviare un procedimento nei confronti di tali persone.

2Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione degli articoli 20, 33e, 33f o 33g la FINMA ne avvisa le parti.

3La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

Art. 33i (nuovo) Obbligo di informare

Le persone non assoggettate nei cui confronti è stato avviatoun procedimento, i loro uffici di revisione, nonché le persone e le imprese che vi detengono partecipazioni determinanti devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione di detto procedimento.

Art. 33j (nuovo) Decisione di accertamento

La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che le persone non assoggettate hanno violato una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g.

Art. 33k (nuovo) Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

1In caso di grave violazione di una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l’indicazione dei dati personali.

2La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

Art. 33l (nuovo) Confisca

1La FINMA può confiscare l’utile che una persona non assoggettata ha realizzato violando una o più disposizioni ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f e 33g.

2Questa norma si applica per analogia se tramite una siffatta violazione è stata evitata una perdita.

3Se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

4Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

4 RS 172.021