Progetto

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Legge sulle borse Consultazione

5La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale5 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

6I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Art. 33m (nuovo) Tutela giurisdizionale

1Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.

2La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Art. 41 cpv. 1–3

1È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20);

b. omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società mirata, di dichiarare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 31).

2Abrogato

3Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 150 000 franchi.

Art. 44a (nuovo) Sfruttamento di informazioni insider

1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o di membro di un organo di direzione o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l’emittente o ne dipende oppure in qualità di persona che, secondo le disposizioni applicabili in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni insider (art. 33e):

a. sfrutta tali informazioni per ottenere un vantaggio patrimoniale mediante l’acquisto o la vendita di valori mobiliari quotati in Svizzera o mediante l’utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati;

b. comunica illecitamente tali informazioni ad altri; oppure

c. effettua ad altri, in base a tali informazioni, una raccomandazione di acquisto o di vendita di valori mobiliari o di utilizzazione degli strumenti finanziari che ne sono derivati.

2È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ai sensi del capoverso 1 ottiene un vantaggio patrimoniale ingente.

3È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando, per l’acquisto o per la vendita di valori mobiliari oppure per l’utilizzazione degli strumenti finanziari che

5 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0).