Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Progetto in consultazione LCart
non sarebbe ancora raggiunto con la sola nomina di uno o più esperti con formazione economica.
- Infine, sarebbe ipotizzabile anche una riforma che lasci invariato il modello attuale con la Comco e la sua Segreteria da un lato e il Tribunale amministrativo federale dall’altro, quale istanza di ricorso. Sotto il profilo del principio di legalità, questo modello alternativo sarebbe accettabile soltanto se per il discusso perseguimento penale delle persone fisiche si prevedesse una seconda procedura dinnanzi a un tribunale indipendente.
Rispetto a oggi, tuttavia, tale modello dovrebbe come minimo operare una suddivisione più netta tra i compiti della Segreteria (conduzione delle inchieste) e quelli della Comco (presa delle decisioni), anche alla luce delle possibilità d’inchiesta limitate dell’istanza di ricorso. Nella Segreteria della Comco bisognerebbe operare una distinzione tra i collaboratori che esaminano il caso e quelli che lavorano per la Commissione della concorrenza e si occupano di redigere le sentenze. Per ragioni relative al principio di legalità, in questo modello occorrerebbe aumentare l’indipendenza dell’istanza decisionale da interessi politici e il grado occupazionale delle persone che vi lavorano, vista l’elevata importanza e la complessità dei casi. La via di ricorso rimarrebbe, per forza di cose, di quattro livelli (Segreteria, Comco, TAF, TF). Mantenere la possibilità di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale sarebbe inevitabile, dato che è necessario collocare prima del Tribunale federale – che si limita a valutazioni giuridiche – un tribunale con pieno potere d’esame.
Il vantaggio di questa variante sta nel fatto che richiederebbe una revisione soltanto lieve della legge, che consisterebbe in una maggior accentuazione della suddivisione tra inchiesta e decisione all’articolo 27 LCart ed eventualmente una riduzione del numero dei membri della Comco previsti. La richiesta di sostituire all’interno della commissione i rappresentanti delle associazioni mediante persone con esperienza in campo economico, ma scevri da interessi di parte, può essere soddisfatta già oggi in base al diritto vigente e avvicinerebbe la Commissione della concorrenza a un tribunale; rimarrebbe tuttavia il problema della nomina dei membri della Comco da parte del potere esecutivo.
Lo svantaggio principale di questo modello, per contro, è che la suddivisione più netta tra inchiesta e decisione, pretesa anche in questo caso, nonché il grado occupazionale maggiore dei membri della Comco richiederebbero maggiori risorse. Dato che l’attuale istanza di ricorso rimarrebbe inalterata, non sarebbero possibili risparmi di risorse a titolo compensativo. Non si avrebbe neppure una riduzione dei tempi procedurali fino ad arrivare alle decisioni in ultima istanza. Inoltre, una riforma analoga è stata bocciata in occasione della consultazione relativa alla revisione della legge sui cartelli del 2003.