Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Progetto in consultazione LCart
variante 1 è di rilievo la struttura riveduta della notifica riguardante gli accordi verticali, nella variante 2 sarà determinante l’ordinanza o la comunicazione ai sensi dell’articolo 6. Quest’ultima specificherà anche le disposizioni riguardanti gli accordi di distribuzione internazionali. Alla pratica dell’isolamento di mercato viene attribuita grande importanza in entrambe le varianti. Esse non si escludono a vicenda, ma sono combinabili in differenti modi.
Rispetto alla variante 2 – in cui s’intende (ma non si deve) mantenere inalterata la formulazione dell’articolo 49a – la variante 1 specifica meglio la prassi corrente in cui i tipi di accordi orizzontali e verticali menzionati nella legge possono essere sanzionati direttamente qualora pregiudichino notevolmente la concorrenza o non possano essere giustificati. Ciò corrisponde alla prassi attuale delle autorità in materia di concorrenza. L’opinione minoritaria, secondo cui bisognerebbe sanzionare soltanto i casi in cui la concorrenza viene soppressa, non incontra il favore del Consiglio federale. Il TF ha posto l’asticella molto in alto per la presunzione della soppressione della concorrenza efficace. Se la sanzionabilità venisse meno in caso di confutazione della suddetta presunzione, non verrebbero praticamente mai inflitte sanzioni, probabilmente nemmeno per gli accordi orizzontali di cui all’articolo 5 capoverso 3 – considerata la scala di valutazione del Tribunale federale.
Alternative
Dopo la valutazione della consultazione dovranno essere considerate la comunicazione riveduta della Comco riguardante gli accordi verticali, che allora dovrebbe essere disponibile in forma consolidata, come pure eventuali decisioni della Comco e dei tribunali superiori. È ipotizzabile che i futuri sviluppi relativizzino la necessità di una revisione.
1.2.3 Miglioramento della procedura di opposizione
Obiettivi
La procedura di opposizione ai sensi della LCart (sinora art. 49a cpv. 3 lett. a LCart) prevede la possibilità per un’impresa di comunicare all’Autorità della concorrenza future pratiche previste, suscettibili di essere reputate limitazioni illecite della concorrenza. La sanzione amministrativa relativa a una certa pratica viene meno se l’Autorità della concorrenza non avvia una procedura entro cinque mesi. Tale procedura consente alle imprese di apprendere in tempi utili dall’Autorità della concorrenza se una determinata pratica è suscettibile di essere sanzionata o meno.
La procedura attuale, tuttavia, è stata criticata: gli operatori di mercato interpellati hanno ritenuto insoddisfacente il termine di opposizione di cinque mesi stabilito dalla legge, poiché troppo lungo soprattutto nei mercati dinamici. D’altra parte, le imprese si trovano davanti al seguente dilemma: hanno sì la possibilità di attuare la pratica comunicata all’Autorità della concorrenza subito dopo la notifica, tuttavia, per cautelarsi dal rischio di sanzioni, esse devono revocare la loro pratica subito dopo la semplice apertura di un’inchiesta preliminare – che l’Autorità della concorrenza può effettuare senza ulteriori presupposti – il che può comportare la perdita di investimenti a favore della penetrazione di mercato prevista. Questo