Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Sono ipotizzabili varie forme miste, situate tra la soluzione qui proposta e l’organizzazione attuale con il Tribunale amministrativo federale quale autorità di ricorso.
- Le cerchie economiche hanno proposto la creazione di un’autorità integrata
o, eventualmente, di un tribunale integrato per il trattamento di questioni riguardanti non solamente il diritto in materia di cartelli, ma anche altri aspetti regolativi. Ciò comporterebbe una fusione con altre autorità di regolamentazione quali la ComCom, l’ElCom, la Sorveglianza dei prezzi e ulteriori organi di vigilanza settoriali. Al momento attuale, questa proposta sembra eccessiva. Le suddette sfide specifiche in materia di diritto dei cartelli devono essere affrontate in modo tempestivo. La fusione di varie autorità, per contro, non è necessaria ai fini della risoluzione dei problemi attuali. Nella misura in cui è interessata la collaborazione tra le autorità della concorrenza e gli organi di regolamentazione indipendenti, rimandiamo alle spiegazioni relative all’articolo 30 della nuova LCart nella parte specifica dell’avamprogetto.
- Quale alternativa fondamentale si potrebbe rinunciare all’introduzione di un
Tribunale federale della concorrenza e definire il Tribunale amministrativo federale quale prima istanza decisionale in procedure che hanno per oggetto le limitazioni della concorrenza o che mirano a provvedimenti cautelari. In effetti, con la riforma dell'organizzazione giudiziaria federale, numerose istanze di ricorso sono state raggruppate nel Tribunale amministrativo federale e diversi giudici non di carriera sono stati allontanati dal collegio giudicante. Dato che nel presente avamprogetto si sottolinea l’aspetto quasi penale delle sanzioni nel diritto dei cartelli e si mira nel contempo a instaurare una distanza possibilmente ampia tra gli organi in materia di concorrenza da un lato e la politica e le associazioni economiche dall’altro, viene data la precedenza a una soluzione che opera già sin dall’inizio della procedura una separazione istituzionale tra inchiesta e decisione. Per garantire l’afflusso di competenze economiche, sarebbe ipotizzabile – in alternativa al reclutamento di giudici non di carriera, previsto nella variante principale – nominare un capo economista in un reparto del Tribunale amministrativo federale.
La rinuncia a un apposito Tribunale federale della concorrenza e il suddetto trasferimento del suo ruolo previsto al Tribunale amministrativo federale consentirebbero di effettuare la riforma istituzionale in modo più semplice e in sintonia con la riforma dell’organizzazione giudiziaria federale.
A questo vantaggio si contrappone il fatto che il Tribunale amministrativo federale è oggi concepito principalmente quale istanza di ricorso, che riesamina sì ogni caso, ma che non è organizzato in modo ottimale da poter effettuare indagini proprie di una certa portata. Esso tenderà piuttosto a cassare una decisione, il che sarebbe controproducente nell’ottica dell’auspicata accelerazione delle procedure. Nell’ambito delle indagini conoscitive è stata richiesta esplicitamente la presenza nel collegio giudicante di membri con esperienza del mondo economico, traguardo che