Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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sanzionabilità e – secondo determinate sentenze del Tribunale federale – la presunzione stessa funge da regola di prova soltanto in modo molto limitato. La sanzionabilità è disciplinata dall'articolo 49a. Dato che per i tipi di accordi verticali suscettibili di sanzioni si potrà continuare a rimandare all’articolo 5 capoverso 4 LCart, l’articolo 49a capoverso 1 LCart non necessita di un adeguamento redazionale come nella variante 1. Gli accordi verticali sui prezzi e determinati accordi per zone possono continuare a essere sanzionati ogniqualvolta si rivelino illeciti ai sensi dell’articolo 5, vale a dire nel caso in cui compromettano sensibilmente la concorrenza e non possano essere giustificati da ragioni di efficienza.

Nella variante 2, la valutazione differenziata degli accordi verticali viene garantita mediante un adeguamento dell’articolo 6 LCart. Con l’introduzione della categoria delle limitazioni della concorrenza irrilevanti si intende precisare che gli accordi verticali con una quota di mercato esigua non pregiudicano di regola la concorrenza, ma servono innanzitutto a risolvere in modo efficiente problemi di coordinamento tra unità aziendali non integrate

verticalmente. Il concetto di quota di mercato esigua dovrà essere precisato in un’ordinanza o in una comunicazione. Il punto di partenza

per la strutturazione dell’ordinanza o della comunicazione può essere costituito da una proposta presentata alla Commissione europea da un rinomato economo, alla quale – tuttavia – l’UE non ha dato seguito (cfr. Motta et al. 2009). Tale economo raccomanda di considerare irrilevanti gli accordi verticali – compresi i tipi che nell’UE sono reputati clausole nere e pressoché ingiustificabili – con una quota di mercato inferiore al 15 per cento.

In secondo luogo, la variante 2 prevede l’introduzione dell’esenzione da sanzioni per accordi verticali in cui l’impresa (in modo cumulativo) comprova di praticare lo stesso tipo di accordo in modo indisturbato nel SEE e rende verosimile di aver verificato a sufficienza la compatibilità

dell’accordo in questione con il diritto europeo. In tal modo si intende

sottolineare che gli accordi considerati compatibili con il diritto europeo e in vigore nella maggior parte degli Stati dell’UE non devono essere sanzionati in Svizzera. Dato che si tratta solamente di un’esenzione da sanzioni e non di una misura evolutiva del diritto, il Tribunale federale della concorrenza avrebbe anche in futuro la facoltà di vietare tali accordi. Il motivo principale di questa esenzione da sanzioni, sancita all’articolo 49a capoverso 3 lettera d, è quello di consentire – nell’interesse di un’apertura internazionale – l’applicazione inalterata anche in Svizzera di sistemi di distribuzione affermatisi a livello internazionale. Anche la variante 2 prevede un miglioramento generale della procedura di opposizione.

Entrambe le varianti sono in sintonia con le crescenti tendenze e richieste dell’economia di non vietare a priori tutti i tipi di accordi verticali, ma di valutarli caso per caso a seconda dei loro effetti. Esse consentono l’approvazione di accordi che possono portare a incrementi dell’efficienza o addirittura promuovere la concorrenza, permettendo nel contempo di far fronte a determinati problemi di isolamento di mercato. Questi obiettivi sono raggiunti in modi diversi: mentre nella