Avamprogetto LFE

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 6 pagine

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Art. 6

Abrogato

Art. 10a

Il Consiglio federale, d’intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, impianti di macellazione, imprese di eliminazione dei sottoprodotti animali e impianti di disinfezione, ecc.), di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie altamente contagiose.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo

2… A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai nonché i funzionari di polizia e di dogana.

Art. 21 cpv. 1

1Il commercio ambulante degli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché di volatili, conigli e cani è vietato.

Art. 22

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei macelli, delle imprese di eliminazione dei sottoprodotti animali, delle concerie e di altre aziende simili.

Art. 25 cpv. 3

3Se un rinvio non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un’epizoozia, l’autorità competente può ordinare l’uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

Art. 26

Abrogato

Art. 27 cpv. 2

2Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti o venduti sostanze e miscele nonché preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie, che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.