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Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 6 pagine

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Art. 57 cpv. 3 lett. b

3L’Ufficio federale di veterinaria:

b. promuove la prevenzione delle epizoozie; in particolare può eseguire programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;

Art. 59b (nuovo) Opposizione

1Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge può essere proposta opposizione presso l’autorità federale, che è l’istanza decisionale.

2L’opposizione non ha effetto sospensivo; quest’ultimo può essere accordato su richiesta.

3Il termine di opposizione è di 10 giorni.

II

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.