Avamprogetto LFE
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 6 pagine
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Art. 38 cpv. 1
1I contributi secondo la presente legge o i pagamenti diretti di cui all’articolo 70 della legge federale del 29 aprile 19984 sull’agricoltura possono essere ridotti o negati qualora l’avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.
Art. 42 Titolo e cpv. 1 lett. f (nuovo)
Ricerca, diagnosi, vaccini
1La Confederazione:
f. può procurarsi vaccini contro le epizoozie e gestire banche di vaccini.
Art. 47 Delitti e contravvenzioni
1È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:
a. le disposizioni degli articoli 10–12, 24, 25 e 27;
b. le prescrizioni che sono state emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
2Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
3Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa.
Art. 48 Contravvenzioni
1È punito con la multa, per quanto non sia adempiuta la fattispecie di cui all’articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:
a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21 o 23;
b. le prescrizioni che sono state emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi.