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Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 6 pagine

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Art. 38 cpv. 1

1I contributi secondo la presente legge o i pagamenti diretti di cui all’articolo 70 della legge federale del 29 aprile 19984 sull’agricoltura possono essere ridotti o negati qualora l’avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.

Art. 42 Titolo e cpv. 1 lett. f (nuovo)

Ricerca, diagnosi, vaccini

1La Confederazione:

f. può procurarsi vaccini contro le epizoozie e gestire banche di vaccini.

Art. 47 Delitti e contravvenzioni

1È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

a. le disposizioni degli articoli 10–12, 24, 25 e 27;

b. le prescrizioni che sono state emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;

c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

3Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Art. 48 Contravvenzioni

1È punito con la multa, per quanto non sia adempiuta la fattispecie di cui all’articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21 o 23;

b. le prescrizioni che sono state emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;

c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

4 RS 910.1