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Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 6 pagine

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Art. 52 cpv. 2 e 2bis

2L’Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione e del transito di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 20055 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20096 concernente l’imposta sul valore aggiunto, l’Amministrazione federale delle dogane conduce l’inchiesta ed emana parimenti il decreto penale.

2bisSe un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2 come anche un’infrazione giusta la legge federale del 16 dicembre 20057 sulla protezione degli animali, la legge federale del 9 ottobre 19928 sulle derrate alimentari, la legge federale del 20 giugno 19869 sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 199110 sulla pesca, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o la legge del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto, è applicata la pena incorsa per l’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 53 cpv. 3 (nuovo)

3Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d’esecuzione nonché ai risultati dei controlli e delle inchieste.

Art. 53b (nuovo) Cooperazione internazionale

1Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale in materia di ricerca, di formazione, di diagnosi, di svolgimento dei controlli e di scambio di informazioni nell’ambito della salute animale.

2Esso può concludere trattati di diritto internazionale con Stati che non sono membri dell’Unione europea in materia di riconoscimento dell’equivalenza delle prescrizioni di igiene veterinaria e di zootecnia nel commercio di animali e di prodotti animali.

Art. 54 cpv. 1, 1bis(nuovo) e 1ter(nuovo)

1L’esecuzione spetta ai Cantoni, nella misura in cui la presente legge o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per le importazioni e i transiti di animali e di prodotti di origine animale effettuati presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti l’esecuzione compete alla Confederazione.

1bisSe sono accertate infrazioni punibili alle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale.

1terIn casi di poca gravità l’autorità competente per l’esecuzione può rinunciare a una denuncia penale.

5 RS 631.0

6 RS 641.20

7RS 455

8 RS 817.0

9 RS 922.0

10 RS 923.0