Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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per l'AI. L'AVS effettuerà un versamento unico (a fondo perduto) di 5 miliardi di franchi al nuovo Fondo AI. Finché sarà in vigore l'aumento temporaneo dell'imposta sul valore aggiunto, il debito dell'AI nei confronti dell'AVS, pari a circa 15 miliardi di franchi (situazione prevista a fine 2010), rimarrà stabile. Durante questo periodo, gli interessi passivi (in media 340 milioni di franchi l'anno) saranno interamente coperti dalla Confederazione. Inoltre, allo scopo di ridurre il debito dell'AI, durante il periodo di finanziamento aggiuntivo le eventuali eccedenze registrate alla fine dell'anno contabile rispetto al capitale iniziale di 5 miliardi di franchi saranno versate al fondo di compensazione AVS. In questa fase di transizione, l'AI riuscirà ad azzerare il proprio deficit, interrompendo così la crescita dell'indebitamento.

3a tappa: 6a revisione dell'AI

Per risanare durevolmente l'AI, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare entro il 31 dicembre 2010 un messaggio sulla 6a revisione dell'AI7 incentrato principalmente sulla riduzione delle uscite. Il Consiglio federale ha approvato il primo pacchetto di misure della presente revisione il 24 febbraio 2010. I risparmi realizzati grazie alle misure varate, ossia la revisione delle rendite finalizzata all'integrazione (mediamente 120 milioni di franchi all'anno), la ridefinizione del sistema di finanziamento (150 milioni di franchi all'anno; 230 milioni di franchi all'anno sul contributo della Confederazione) e la riduzione dei prezzi nel settore dei mezzi ausiliari (50 milioni di franchi all'anno), permetteranno di dimezzare il deficit annuo ancora previsto allo scadere del finanziamento aggiuntivo. Il presente rapporto propone misure per l'eliminazione del deficit residuo e per l'estinzione del debito dell'assicurazione.

1.3 Cambiamenti proposti

1.3.1 Adeguamento del sistema di rendite per favorire l'integrazione

1.3.1.1 Contesto e scopo

Il sistema di rendite attuale

Le uscite dell'AI sono costituite per due terzi da rendite (6,1 miliardi di franchi nel 2009). Hanno diritto a una rendita gli assicurati che non riescono a ristabilire, mantenere o migliorare la propria capacità al guadagno attraverso provvedimenti di integrazione ragionevolmente esigibili e che sono invalidi almeno al 40 per cento. È considerata invalidità ai sensi dell'AI l'incapacità al guadagno totale o parziale, prevedibilmente permanente o di lunga durata, causata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a sua volta dovuto a infermità congenita, malattia o infortunio.

La rendita AI va da un minimo di 1140 a un massimo di 2280 franchi mensili (dati 2010) ed è graduata in funzione del grado d'invalidità. Per calcolare il grado d'invalidità si confronta il reddito che l'assicurato avrebbe ottenuto se non fosse diventato invalido con il reddito che potrebbe presumibilmente conseguire esercitando un'atti-

7 FF 2010 1603