Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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Risultato annuale dell’AI (in milioni di franchi)

ai prezzi del 2010 2'000

1'000

Conti equilibrati

0

-1'000

-2'000

-3'000

-4'000

31.12.2001 31.12.2005 31.12.2009 31.12.2013 31.12.2017 31.12.2021 31.12.2025 Senza piano di risanamento: aggiornato al messaggio sulla 5a revisione Piano di risanamento, 1a tappa: 5a revisione (compresa la 4a)

Piano di risanamento, 2a tappa: finanziamento aggiuntivo dell’AI

Piano di risanamento, 3a tappa, 1a parte: revisione 6a

Piano di risanamento, 3a tappa, 2a parte: revisione 6b

1a tappa: 5a revisione dell'AI

La 5a revisione AI è in vigore dall'inizio del 2008. Il suo obiettivo è quello di stabilizzare il deficit annuo dell'AI e frenare la crescita del debito nei confronti dell'AVS. La riforma persegue questi obiettivi attraverso il rafforzamento dell'integrazione (che permette di ridurre il numero delle nuove rendite) e una serie di misure di risparmio mirate5. Le modifiche apportate hanno permesso di stabilizzare il deficit annuo a quasi 1,1 miliardi di franchi.

2a tappa: finanziamento aggiuntivo dell'AI

Nel settembre del 2009, il Popolo e i Cantoni hanno approvato due disegni legislativi sul finanziamento aggiuntivo dell'AI strettamente connessi tra loro sul piano del contenuto. Il primo (modifica della Costituzione federale, Cost., RS 101) prevede un aumento proporzionale temporaneo delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)6. L'aumento entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e la sua durata sarà limitata a sette anni. Con il secondo (legge sul risanamento dell'assicurazione invalidità; RS 831.27), il Parlamento ha deciso la creazione di un fondo di compensazione separato

5 Soppressione delle rendite completive correnti e del supplemento di carriera per le nuove rendite, adeguamento del sistema delle indennità giornaliere, trasferimento dei provvedimenti sanitari per gli assicurati a partire dai 20 anni all'assicurazione malattie, prolungamento del periodo di contribuzione minimo e riduzione della soglia di sovrassicurazione.

6 L'aliquota normale passerà dal 7,6 all'8 per cento, l'aliquota ridotta (beni di consumo corrente) dal 2,4 al 2,5 per cento e l'aliquota speciale (prestazioni del settore alberghiero) dal 3,6 al 3,8 per cento.