Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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grazione. Questi nuovi compiti dei SMR permetteranno di migliorare il coordinamento con il processo d'integrazione e di ridurre gli ostacoli che potrebbero pregiudicare l'integrazione degli assicurati. Per tenere conto del parere e dei consigli di tutti gli attori interessati, gli uffici AI dovranno per principio procedere a una valutazione («assessment») interprofessionale, che servirà a stabilire se l'assicurato sia idoneo all'integrazione. Per non vanificare gli sforzi degli assicurati, sarà inoltre soppresso il limite di durata dei provvedimenti di reinserimento, che in caso di disabilità psichica possono prendere molto tempo. Quanto ai datori di lavoro, attori fondamentali per l'integrazione, essi saranno invitati dagli uffici AI a non sciogliere il rapporto di lavoro durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione senza averne discusso prima con loro. Il novero degli aventi diritto ai contributi versati durante l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento (destinati specificamente alla reintegrazione dei disabili psichici) sarà esteso in modo che ne possa beneficiare non soltanto l'attuale datore di lavoro dell'assicurato ma anche qualsiasi altro datore di lavoro disposto ad accoglierlo nella sua azienda per l'attuazione dei provvedimenti.

Infine, sempre per favorire l'integrazione, saranno rese più severe le condizioni del diritto alla rendita: in futuro l'assicurato vi avrà diritto soltanto se, rispettate le altre condizioni richieste, la sua idoneità all'integrazione non potrà essere migliorata né con provvedimenti di intervento tempestivo né con provvedimenti d'integrazione.

- Nuova regolamentazione per i beneficiari di rendita con figli

La rendita completiva concessa ai beneficiari di rendita con figli sarà adeguata alla percentuale effettiva delle spese supplementari generate da questi ultimi, conformemente alle scale di equivalenza dell'OCSE e della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale. La presente modifica prevede pertanto di ridurre l'ammontare della rendita per i figli dall'attuale 40 al 30 per cento della rendita d'invalidità principale. Questa percentuale continuerà comunque a essere più elevata di quella applicata nella previdenza professionale (20 %) e terrà conto del maggiore fabbisogno dei beneficiari di rendita con figli a carico. La nuova regolamentazione andrà applicata anche nell'AVS. Per contro, la misura non concernerà le rendite per orfani.

- Nuovo sistema di rimborso delle spese di viaggio

L'avamprogetto prevede un ritorno all'intenzione iniziale del Legislatore, ovvero la copertura delle spese effettivamente dovute alla disabilità. Per questa ragione, la rifusione delle spese di viaggio non è più disciplinata da una disposizione generale, che viene pertanto soppressa, ma da disposizioni particolari adeguate ai singoli provvedimenti d'integrazione e inserite nei relativi articoli. Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, in futuro saranno così rimborsate unicamente le spese supplementari dovute alla disabilità, secondo il sistema del terzo garante. Per i provvedimenti di reinserimento, la riformazione professionale e i mezzi ausiliari sarà mantenuto un