Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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Esempio 1: coppia sposata con due figli conferenti il diritto Reddito beneficiario AI prima dell'invalidità: 65 000 franchi Reddito coniuge: 20 000 franchi Solo adeguamento della rendita per i figli
100000
107% 106% 106%
103% Reddito complessivo prima
90000
e dopo l'invalidità
92% 90%
80000
70000
60000 PC
50000
Rendita PP
40000
Rendita AI per i figli
30000
20000 Rendita AI principale
10000 Reddito lavorativo coniuge 0
Reddito lavorativo beneficiario AI
prima
in futuro in futuro in futuro
attualmente attualmente attualmente
Grado AI 100 Grado AI 70 Grado AI 50
Basi di calcolo: l'invalidità insorge quando l'assicurato ha 40 anni e i due figli 3 e 5 anni, la capacità al guadagno residua è sfruttata appieno, l'altro coniuge consegue un reddito annuo da attività lucrativa di 20 000 franchi, LPP obbligatoria, progressione salariale annua del 2 per cento, nessun anno di contributi mancante, le disposizioni sul sovraindennizzo PP vengono applicate al raggiungimento del 90 per cento del reddito conseguito prima dell'invalidità (capacità al guadagno residua interamente computata), nessuna sostanza, assegni per i figli: 4800 franchi l'anno, valore locativo massimo ammesso, calcoli per la Città di Lucerna nel 2009.
Nel complesso, l'adeguamento della rendita per i figli produce effetti minimi sul reddito della famiglia. Le disposizioni sul sovraindennizzo PP e il diritto a PC, infatti, hanno un effetto di compensazione.
Se oltre all'adeguamento della rendita per i figli si considera anche l'adeguamento del sistema delle rendite (vedi n. 1.3.1), la situazione rimane quasi identica:
- Nel caso di un grado di invalidità del 100 per cento non cambia nulla rispetto
allo scenario precedentemente descritto, in quanto l'adeguamento del sistema delle rendite non influisce sull'entità della rendita di un assicurato con un'incapacità al guadagno totale. Nel complesso, ciò comporta una riduzione minima del reddito dell'economia domestica dal 92 al 90 per cento di quello conseguito prima dell'invalidità.
- Nel caso di un grado di invalidità del 70 per cento, gli effetti dell'adeguamento
del sistema delle rendite sono più evidenti. Nel nuovo sistema, la rendita PP non viene decurtata per sovraindennizzo e, come nel sistema attuale, sussiste un diritto all'importo minimo delle PC. Il reddito complessivo dell'economia domestica passa dal 107 al 100 per cento di quello conseguito prima dell'invalidità.