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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine
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Art. 16 Autorità cantonali
Le autorità cantonali autorizzate ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:
a. le polizie cantonali;
b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.
Art. 17 Procedura per l’ottenimento dei dati
1 Le unità operative delle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16 presentano alla Centrale operativa di fedpol, per via elettronica, una domanda motivata d’accesso ai dati del C-VIS.
2 In caso d’urgenza eccezionale, un’unità operativa può presentare una domanda anche oralmente. La Centrale operativa di fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 18 e se si trattava effettivamente di un caso eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.
3 Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.
Art. 18 Condizioni per l’ottenimento dei dati
1 La Centrale operativa fedpol verifica:
a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati terroristici o di altri reati penali gravi di cui all'allegato 4;
b. se un caso specifico rende necessaria la trasmissione dei dati;
c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione dei reati di cui all'allegato 4.
2 Se sono adempite le condizioni del capoverso 1, il punto d'accesso centrale accede al C-VIS unicamente attraverso le categorie di dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione del Consiglio 2008/633/GAI21 (decisione VIS UE).
21 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13/08/2008, pag. 129.