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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine
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a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio il fascicolo della domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
b. l'UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.
2 Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l’UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.
3 Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati dall’autorità che ha rifiutato il visto.
Art. 23 Qualità dei dati
1 L'UFM si accerta che i dati siano esatti e che il trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti sia lecito.
2 In presenza di elementi che indichino che i dati sono inesatti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l’UFM è informato immediatamente.
3 L'UFM adotta le misure necessarie non appena viene a conoscenza di dati inesatti o di un trattamento non conforme al diritto.
Art. 24 Conservazione dei dati del C-VIS
1 Nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato nel sistema nazionale d'informazione visti o in un’altra collezione di dati nazionale.
2 Se necessario in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel sistema nazionale d'informazione visti per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all'articolo 30 del regolamento VIS CE23.
3 Le autorità di cui agli articoli 15 e 16 sono tenute a distruggere i dati che hanno ottenuto dalla Centrale operativa di fedpol, a meno che si siano rivelati necessari conformemente ai fini della decisione VIS UE24.
4 L'utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1-3 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.
Art. 25 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali
1 I dati trattati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale.
2 In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi
23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1.