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Consultazione 2009/118: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 7 pagine

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Modifiche delle ordinanze nel settore dei visti in seguito all'entrata in vigore del codice dei visti RU 2010

Art. 13, rubrica, cpv. 1 lett. b-f, cpv. 2

Tipi e presentazione dei visti

1 Si distinguono i seguenti tipi di visto:

b. visto Schengen per soggiorno di breve durata non superiore a tre mesi (tipo C);

c. visto di transito di tipo C;

d. visto di validità territoriale limitata dei tipi A o C;

e. visto rilasciato alla frontiera dei tipi A o C;

f. abrogata

2 La compilazione del visto è retta dall'articolo 27 e dell'Allegato VII del codice CE dei visti8.

Art. 14 lett. a, b, d

La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette:

a. abrogata

b. dagli articoli 4-36 del codice CE dei visti9;

d. abrogata

Art. 15 cpv. 4

4La rappresentanza all’estero può rilasciare un visto eccezionale secondo l’articolo 2 capoverso 4 soltanto con l’autorizzazione dell'UFM o del DFAE. L'UFM o il DFAE provvede a informare gli altri Stati Schengen (art. 25 par. 4 codice CE dei visti10).

Art. 17 cpv. 2 e 3

2 Il periodo di validità dei visti Schengen è stabilito secondo gli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice CE dei visti11; è di cinque anni al massimo. Se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Il visto può essere rilasciato per una o più entrate.

3 La durata del soggiorno per i titolari di un visto Schengen è di massimo tre mesi su un arco di sei mesi dopo la prima entrata.

8 Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

9 Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

10 Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1

11 Versione GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1