Progetto
Consultazione 2009/118: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Modifiche delle ordinanze nel settore dei visti in seguito all'entrata in vigore del codice dei visti RU 2010
Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
L'ordinanza del 24 ottobre 200719 sugli emolumenti della legge federale sugli
stranieri è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1 e 2
1 L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro:
Euro
a. per una domanda di visto di tipo A, C o D (art. 13 cpv. 1 dell’O del 22 ott. 200820 concernente l’entrata e il rilascio del visto; OEV) trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, a prescindere dalla durata di
validità60
b. per un visto di tipo A o C rilasciato alla frontiera esterna da un posto di confine svizzero60
c. per un visto di tipo C o D rilasciato in Svizzera dall’UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri60
d. per un visto per bambini di età tra i sei e i 12 anni35
2 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti, l’UFM o il DFAE può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento:
a. se ciò serve alla promozione di interessi culturali o sportivi oppure di interessi di politica estera, politica di sviluppo o altri importanti interessi pubblici della Svizzera; oppure
b. per motivi umanitari.
Art. 13 cpv. 1 lett. ebis
1 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:
ebis. i rappresentanti di organizzazioni di utilità pubblica fino all'età di 25 anni che partecipano a manifestazioni organizzate da organizzazioni di utilità pubblica.