Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine

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Risparmio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

PF 2011 PF 2012 PF 2013

318/A2310.0329 Prestazioni complementari 8,0 8,0 all’AVS

318/A2310.0384 Prestazioni complementari 5,0 5,0 all’AI

Totale 13,0 13,0 Premesse normative:

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4 capoverso 1 numero 9 della legge federale del 4 ottobre 197425 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Situazione iniziale

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha completamente cambiato la partecipazione della Confederazione alle prestazioni complementari (PC). Prima dell’introduzione della NPC, la Confederazione versava per la totalità delle PC annue (PC e rimborso delle spese di malattia e di invalidità) un sussidio graduato in funzione della situazione finanziaria dei singoli Cantoni (10–35 %). Con la NPC, la Confederazione non contribuisce più ai costi di malattia e invalidità. Per le PC annue, la quota federale di cinque ottavi serve a coprire il fabbisogno vitale. La rimanente quota delle PC nel settore degli istituti è a carico del Cantoni. Questa normativa determina una delimitazione dei costi che devono essere finanziati da Confederazione e Cantoni. Per determinare questa ripartizione si può procedere in due modi: calcolo su base annua (dati dell’anno corrente) o in base a una data di riferimento. Nell’ambito dei dibattiti parlamentari la seconda soluzione è stata nettamente preferita per ragioni di economia amministrativa.

Perciò, conformemente a quanto disposto dall’ordinanza sulle PC, la quota federale è fissata in base ai dati relativi all’anno precedente trasmessi in maniera centralizzata dall’UFAS. Per le persone che vivono in casa rappresenta il fabbisogno vitale. Per le persone soggiornanti in istituti si tratta invece solo di una parte delle PC annue. Per determinare questa parte, per ogni persona soggiornante in istituto, si calcola l’importo delle prestazioni complementari percepibili se vivesse a domicilio. Le quote federali calcolate percentualmente dall’UFAS sono fissate per decreto e sono applicate dai Cantoni ai costi effettivi delle PC annue per l’anno in corso.

25 RS 611.010