Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine

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2.2.9 Prestazioni complementari all’AVS/AI

Situazione attuale

La quota della Confederazione alle prestazioni complementari (PC) all’AVS/AI è fissata nella legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) (RS 831.30; art. 13 cpv. 1–2). Di conseguenza la Confederazione finanzia per cinque ottavi le PC, coprendo così il fabbisogno generale vitale. I rimanenti tre ottavi sono a carico dei Cantoni.

La quota a carico della Confederazione è calcolata secondo le disposizioni all’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.301; art. 39). Di conseguenza, per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l’importo del versamento principale del mese di dicembre dell’anno precedente. Le PC per il fabbisogno vitale attuale aumentano in misura inferiore rispetto alle altre PC (per persone in istituti) che, secondo i principi della NPC, devono essere finanziate dai Cantoni. Può accadere, talvolta, che la quota federale fissata sulla base dei dati dell’anno precedente (percentuale delle PC annue) sia troppo elevata rispetto all’anno in corso. In tal modo la Confederazione partecipa a costi che, nell’intenzione del legislatore, devono essere a carico dei Cantoni.

Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

PF 2011 PF 2012 PF 2013

318/A2310.0329 Prestazioni complementari 622 636651

all’AVS 318/A2310.0384 Prestazioni complementari 616 612608

all’AI

Totale 1 238 1 248 1 259

Misure

La quota federale delle PC annue deve ormai essere fissata sulla base del numero di casi di un mese dell’anno corrente. Con la prevista modifica dell’ordinanza sulle PC si rettifica lo spostamento non conforme alla NPC tra la quota di finanziamento dei Cantoni a carico della Confederazione. Dato che la quota di finanziamento dei Cantoni continua a conoscere un incremento superiore alla media, la misura produce un corrispondente sgravio della Confederazione.