Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

messaggio sulla NPC. L’accordo prevede che nell’anno dell’entrata in vigore della NPC la somma totale a disposizione della Confederazione deve confluire, rispettivamente, per il 72,5 per cento nella perequazione verticale delle risorse e per il 27,5 per cento nella compensazione degli oneri. Durante l’anno di transizione, il rapporto tra perequazione orizzontale e verticale dovrà corrispondere al 70 per cento. All’interno della compensazione degli oneri, era inizialmente prevista una suddivisione dei contributi in parti uguali tra aggravi geotopografici e sociodemografici. Nel decreto federale del 22 giugno 200711 che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, tali dotazioni sono state stabilite in modo definitivo.

Nel 2008, anno dell’introduzione del nuovo sistema, il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammontava pertanto a 1 799 miliardi di franchi. Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 LPFC il contributo della Confederazione è cresciuto ogni volta in modo corrispondente all’aumento del potenziale di risorse di tutti i Cantoni, passando così nel 2009 a 1 862 miliardi di franchi e nel 2010 a 1 962 miliardi di franchi. Nel 2008 i Cantoni finanziariamente forti hanno stanziato un contributo di base di 1 259 miliardi di franchi. Sempre conformemente all'articolo 5 capoverso 2 LPFC, tale importo è cresciuto in modo corrispondente all'aumento del potenziale di risorse unicamente dei Cantoni finanziariamente forti, per cui nel 2009 ammontava a 1 315 miliardi di franchi e nel 2010 a 1 406 miliardi di franchi. Per porre un limite indiretto massimo di aggravio, la Costituzione federale prescrive un margine per il rapporto tra perequazione orizzontale e perequazione verticale delle risorse. Secondo l'articolo 135 capoverso 3 della Costituzione nella perequazione delle risorse le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione. Il rapporto del 70 per cento deciso nell’ambito della prima definizione dei contributi di base per i Cantoni finanziariamente forti è aumentato al 70,6 per cento nel 2009 e al 71,7 per cento nel 2010. La quota è rimasta pertanto relativamente stabile.

Per la compensazione dell’aggravio geotopografico e la compensazione dell’aggravio sociodemografico, nell’ambito della compensazione degli oneri sono stati stanziati contributi di base dell'importo di 341 milioni di franchi ciascuno. Nel 2009 e nel 2010 secondo l'articolo 9 capoverso 2 LPFC essi sono stati adeguati al rincaro e nel 2010 sono pertanto aumentati passando a 347 milioni di franchi ciascuno.

2.2 Perequazione delle risorse

La perequazione delle risorse si basa sul cosiddetto potenziale di risorse dei Cantoni. Il potenziale di risorse intende descrivere la base economica a disposizione di un Cantone per lo stanziamento di beni e prestazioni di servizi statali. Esso misura la sostanza finanziaria di un Cantone, con cui vengono pagati imposte e tributi. Il potenziale di risorse intende quindi fornire indicazioni indirette sulla capacità economica di un Cantone.

L’idea di base del potenziale di risorse è che tutte le imposte siano pagate partendo dalla creazione di valore aggiunto (reddito nazionale/PIL) prodotta in un Cantone. Contrariamente al sistema dei conti economici nazionali, si considera solo la creazione di valore aggiunto utilizzabile fiscalmente.

Gli elementi del potenziale di risorse sostanzialmente sono rilevati secondo le basi imponibili dell'imposta federale diretta. La statistica dell'imposta federale diretta precedente alla NPC ha tuttavia dovuto essere completata con singoli elementi delle statistiche fiscali cantonali al fine di rappresentare in modo completo la creazione di valore aggiunto utilizzabile fiscalmente. Bisogna inoltre tenere conto delle delimitazioni fiscali tra i Cantoni, motivo per

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RS 613.22