Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

1.2.4 Consultazione

Art. 49 OPFC Consultazione

Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione contestualmente ai decreti federali sulla perequazione delle risorse e sulla compensazione degli oneri e sulla compensazione dei casi di rigore.

All’articolo 49 OPFC il Consiglio federale fa notare che il rapporto sull’efficacia è posto in consultazione unitamente ai decreti federali sulla nuova dotazione degli strumenti di perequazione. Questa esigenza risulta dall’articolo 46 capoverso 1 lettera c numero 1 OPFC, secondo cui il rapporto sull’efficacia discute l’adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

1.2.5 Primo e secondo rapporto sull'efficacia

Art. 57 OPFC (Primi due rapporti sull'efficacia)

Il rapporto sull’efficacia per i due primi periodi quadriennali a contare dall’entrata in vigore della presente ordinanza contengono a titolo supplementare una presentazione del passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria. Il rapporto sull’efficacia per il primo periodo quadriennale presenta inoltre le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria.

Il primo e il secondo rapporto sull’efficacia contengono a titolo supplementare una presentazione del passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria, il che – secondo il rapporto esplicativo sull’OPFC – comprende anche osservazioni concernenti la dissociazione dei compiti nel quadro della NPC. In questo contesto occorre in particolare commentare la neutralità dei costi in relazione al passaggio alla NPC, includendo un’analisi della dinamica dei settori che sono stati dissociati tramite la NPC. Nel rapporto esplicativo sull’OPFC si è stabilito che nel caso risultino gravi differenze rispetto agli ordini di grandezza previsti nel terzo messaggio sulla NPC, il rapporto sull’efficacia emana delle raccomandazioni per la dotazione nei successivi periodi quadriennali8. In tal modo si tiene conto del terzo messaggio sulla NPC che prevede esplicitamente una tale verifica9. Il Consiglio federale ha pertanto stabilito che spetterà al primo rapporto sull’efficacia verificare, sulla base del conto annuale 2008, che il principio della neutralità dei costi sia rispettato. Inoltre, se si constatassero scarti considerevoli, occorrerà tenerne conto al momento di stabilire i contributi di base per il quadriennio successivo.

Il primo rapporto sull’efficacia contiene unicamente le analisi relative all’anno di introduzione della nuova perequazione finanziaria (2008). Per lo meno per quanto riguarda la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri possono essere considerati gli anni di riferimento 2008-2010. Inoltre, esso dovrà presentare per il primo periodo quadriennale le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria come pure un bilancio sul nuovo strumento degli accordi programmatici. Per ampliare le basi decisionali, ai fini dei dibattiti parlamentari verranno forniti successivamente i dati riguardanti l’anno di riferimento 2011. Il rapporto dovrà pertanto essere accompagnato da un rapporto supplementare.

8 Cfr. Rapporto esplicativo sull'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), pag. 23 seg. 9 FF 2007 641–642