Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
In linea di massima i rappresentanti dei Cantoni del gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia sono d’accordo con la proposta di disciplinare la correzione retroattiva degli errori a livello legislativo, ma richiedono a grande maggioranza un significativo abbassamento delle soglie di rilevanza. Queste dovrebbero essere fissate ad un livello tale per cui solo gli errori effettivamente sostenibili sotto il profilo politico-finanziario non verrebbero corretti. La minoranza dei rappresentanti dei Cantoni rifiuta qualsiasi soglia di rilevanza (in quanto inevitabilmente soggettiva) e perora unicamente la limitazione temporale prevista per le correzioni retroattive degli errori.
Più è elevata la soglia di rilevanza, più è incentivata una qualità ineccepibile dei dati. Al contrario, più essa è bassa, più dovrebbero essere corretti anche i piccoli errori, aspetto che a sua volta potrebbe portare a trascurare la qualità dei dati. Ovviamente non si può fissare scientificamente la soglia di rilevanza, che in ultima analisi deve essere definita politicamente.
Termini di prescrizione
In relazione alla limitazione temporale delle correzioni retroattive degli errori, il periodo di tempo in cui effettuare le correzioni deve essere ristretto in modo da incentivare la trasmissione di dati qualitativamente ineccepibili. Inoltre, è nell’interesse dei Cantoni che i versamenti di compensazione calcolati per un anno di riferimento siano considerati definitivi e che non siano ulteriormente modificati dopo numerosi periodi a causa di correzioni. Per questo motivo per una correzione si devono considerare soltanto gli anni di calcolo del periodo di calcolo corrente. La correzione retroattiva sarà effettuata, tuttavia, per tutti gli anni di riferimento interessati dall’anno di calcolo. Poiché i dati di un anno di calcolo confluiscono in tre anni di riferimento consecutivi, la correzione retroattiva interesserà al massimo due anni di riferimento.
Si consiglia, perciò, di limitare al massimo a due anni di riferimento il periodo consentito per la correzione retroattiva degli errori. Questo significa che per un determinato anno di riferimento T tutti gli errori rilevati dopo l’approvazione della OPFC possono essere corretti al massimo fino al momento in cui sono calcolate le cifre relative all’anno di riferimento T+2. L’anno di riferimento corretto T sarà quindi oggetto dell’indagine conoscitiva concernente le cifre dell’anno di riferimento T+2. Questa riflessione si può spiegare con un esempio concreto.
Se nel calcolo dell’anno di riferimento 2010 (base: anni di riferimento 2004, 2005 e 2006) si scopre un errore nei dati relativi all’anno di calcolo 2004, il procedimento di correzione avviene come segue:
− per l’anno di riferimento 2010 vengono utilizzati i dati corretti dell’anno di calcolo 2004;
− secondo il termine di prescrizione di due anni vengono corretti retroattivamente anche gli
anni di riferimento 2008 e 2009. Gli importi dei versamenti così corretti sono compensati completamente con i pagamenti per l’anno di riferimento 2010. La correzione può essere eccezionalmente dilazionata nel tempo, se è previsto un rimborso elevato. La detrazione da effettuare viene livellata in modo da limitare lo «shock da rimborso», in particolare per quei Cantoni che devono rimborsare la maggior parte delle risorse in importi assoluti. Per questo motivo, nel caso del Cantone di San Gallo si applica un rimborso scaglionato nel tempo (cfr. n. 3.2.2).
Un errore verificatosi in passato può ripercuotersi pure a favore di un Cantone (e quindi a svantaggio degli altri Cantoni). La correzione a posteriori degli errori si applica per coerenza anche se va a svantaggio del Cantone interessato, in quanto in passato ha ricevuto ingiustamente versamenti di compensazione troppo elevati. Il Consiglio federale effettua