Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

In questo contesto, il CDF ha proposto che in futuro anche per le persone fisiche si comunichi se le imposizioni sono provvisorie o definitive.

La comunicazione aggiuntiva si riferisce però a una grandissima quantità di imposizioni (ca. 4,5 milioni). Sulla base di primi rilevamenti nel Cantone di Zurigo e dell’applicazione informatica «NEST» concepita per l’imposizione è emerso, tuttavia, che questa comunicazione aggiuntiva potrebbe essere effettuata con un dispendio sostenibile. Il relativo aumento delle comunicazioni dei dati dovrebbe però essere annunciato per tempo ai Cantoni, poiché esso richiede delle modifiche nei registri fiscali cantonali e probabilmente anche nell’applicazione informatica utilizzata per l’imposizione nonché nei processi di lavoro.

Il gruppo di studio per la garanzia della qualità si occuperà ancora in maniera approfondita della tematica sollevata dal CDF e in particolare illustrerà i vantaggi e gli svantaggi di un rilevamento dello stato di imposizione per le persone fisiche tenendo conto dei costi aggiuntivi per i Cantoni (analisi costi/benefici). Al momento sarebbe prematuro presentare una raccomandazione definitiva.

3.4 Correzioni retroattive degli errori – base giuridica

Stando all’attuale situazione di partenza, gli errori devono essere corretti retroattivamente indipendentemente dalla loro portata finanziaria, poiché il Consiglio federale è tenuto ad applicare la LPFC e l’OPFC conformemente alle norme, quindi senza errori.

In merito al caso della correzione degli errori di San Gallo, la CDCF ha sottolineato che preferirebbe una regolamentazione definitiva che escluda esplicitamente le correzioni retroattive degli errori rilevati a posteriori (proposta principale). Se ci fossero dei motivi fondati contrari a tale soluzione, la CDCF potrebbe approvare una soluzione che consenta una correzione retroattiva degli errori rilevanti entro un breve termine (proposta eventuale).

Anche il gruppo di studio sulla NPC per la garanzia della qualità ha espresso all’unanimità parere contrario alla correzione retroattiva degli errori per motivi oggettivi e per evitare incentivi inopportuni.

3.4.1 Basi giuridiche

Situazione a livello costituzionale

Il principio della proporzionalità è statuito all’articolo 5 capoverso 2 della Costituzione

federale: «L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere

proporzionata allo scopo». Esso trova applicazione «sia nell'amministrazione contributiva sia nell'amministrazione interventistica. In ambedue i settori, il principio si rivolge sia alle autorità che applicano la legge sia al legislatore»28.

Il principio della proporzionalità è stato sviluppato nella prassi, in particolare nell’ambito delle intromissioni in relazione ai diritti fondamentali e al diritto amministrativo. L’articolo 5 capoverso 2 Cost. lo generalizza ulteriormente. In questa generalizzazione, tuttavia, fornisce dei dettagli poco chiari e «persegue l’imperativo generale di un intervento adeguato dello Stato»29. Anche nella legislazione sulla limitazione della correzione di errori occorre

28 Messaggio del 20.11.1996 concernente la revisione della Costituzione, FF 1997 I 125, in merito all’art. 4 cpv. 2 del disegno costituzionale; Yvo Hangartner, St. Galler BV-Kommentar, seconda edizione 2008, art. 5, n. marg. 36. 29 Hangartner (cfr. nota precedente, n. marg. 35).