Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
considerare il principio della proporzionalità. Tale principio richiede che la limitazione sia uno strumento adeguato, necessario e opportuno per realizzare gli interessi pubblici coinvolti. Nella valutazione di tale questione sussiste un notevole margine di manovra di natura giuspolitica.
La completa esclusione della correzione di errori non sarebbe né proporzionata né necessaria sotto il profilo della certezza del diritto. Si può tenere conto dell’interesse a una pianificazione stabile del preventivo e delle finanze, limitando la correzione ad errori rilevanti e restringendo il termine entro il quale essi possono essere corretti.
Garanzia della via giudiziaria
Il caso in questione non concerne la garanzia della via giudiziaria ai sensi dell’articolo 29a della Costituzione federale. Tale garanzia è un diritto fondamentale e in linea di principio possono beneficiarne soltanto i privati30. L’Amministrazione federale delle finanze presuppone quindi che perlomeno in questo contesto essa non possa essere fatta valere dai Cantoni.
Basi giuridiche
Poiché la correzione degli errori ripristinerebbe la ripartizione a norma di legge delle risorse della perequazione finanziaria, non basterebbe disciplinare a livello di ordinanza i termini entro i quali operare le correzioni. In un procedimento ai sensi dell’articolo 120 della legge sul Tribunale federale, i Cantoni sfavoriti da questa ripartizione potrebbero mettere in dubbio e chiedere di verificare la legalità della relativa ordinanza e ci sarebbe il rischio che il Tribunale federale possa rifiutare l’applicazione dell’esclusione o della limitazione della correzione statuite a livello di ordinanza. Di conseguenza, la legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) deve essere sottoposta a revisione.
3.4.2 Proposta di soluzione
L’intenzione di incentivare i Cantoni ad offrire un’elevata qualità dei dati, escludendo completamente le correzioni a posteriori degli errori, è comprensibile. Tuttavia, oltre alle riserve di natura giuridica esposte, anche riflessioni di natura politica in merito alla fattibilità si oppongono a un’esclusione totale degli errori. Anche se un’esclusione assoluta delle correzioni a posteriori degli errori fosse ancorata a livello di legge, si può ritenere che in un caso concreto i Cantoni interessati – soprattutto se si tratta di importi elevati – farebbero il possibile, se non da un punto di vista giuridico (causa mancanza di giurisdizione costituzionale) almeno da quello politico, per annullare la revisione della legge secondo la proposta principale. In altre parole, si teme che in occasione del primo «caso grave» un’esclusione completa delle correzioni a posteriori degli errori possa provocare lunghe controversie politiche tra la Confederazione e i Cantoni.
A fronte di queste riserve si raccomanda una revisione in cui si mettano in primo piano sia il principio della proporzionalità sia quello dell’equilibrio e della sostenibilità politici e in cui si tenga anche conto dell’interesse riguardo a una pianificazione stabile del preventivo e delle finanze. Un disciplinamento secondo la proposta eventuale della CDFC che prevede una correzione retroattiva ed entro breve termine soltanto in caso di errori rilevanti, corrisponderebbe a queste richieste. Di seguito viene presentata una soluzione in tal senso, sviluppata dal gruppo di studio per la garanzia della qualità.
30 Esther Tophinke, Die Bedeutung der Rechtsweggarantie für die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung, Schweizerisches Zentralblatt 2006, pag. 89.