Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
d’ufficio o su richiesta di un Cantone o della CDCF le correzioni retroattive di errori entro il termine di prescrizione di due anni.
Inclusione della compensazione degli oneri
Le «soglie di rilevanza» devono essere considerate anche se nel calcolo della compensazione degli oneri fossero individuati degli errori a posteriori. Tuttavia, questo scenario è poco probabile: i dati di base per il calcolo della compensazione degli oneri sono rilevati dall’UST (in qualità di «detentore dei dati») e quindi trasmessi all’AFF. L’UST, su proposta del CDF, in futuro invierà integralmente i suoi dati per il calcolo dei versamenti di compensazione all’AFF, affinché essa non debba più modificare i dati grezzi per il calcolo dei versamenti di compensazione. Questa misura contribuirà, inoltre, a limitare ad un minimo assoluto le potenziali fonti di errore.
4 Volatilità dei contributi della perequazione delle risorse
L’analisi della volatilità dei contributi annui della perequazione orizzontale e verticale delle risorse nel periodo in rassegna costituisce esplicitamente l’oggetto del rapporto sull’efficacia conformemente all’articolo 46 OPFC. Per questo motivo, vi è un intero capitolo consacrato alle valutazioni. A causa della brevità del periodo, non è possibile calcolare un vero e proprio parametro di volatilità, ad esempio la variazione degli indici e dei versamenti di compensazione. Tuttavia, la stabilità del sistema può essere attestata dalle variazioni annue dei versamenti di compensazione.