Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

Bilancio intermedio nell’autunno del 2009

Nel 2008 l’USTRA ha potuto realizzare guadagni in termini di efficienza ed efficacia tra i 120 e i 205 milioni di franchi. Nei prossimi anni sono attesi ulteriori guadagni in termini di efficienza ed efficacia.

Bilancio intermedio nell’autunno del 2009 (obiettivo: guadagno in termini di efficienza per 100 mio. / anno)

Manutenzione corrente 10 – 25 mio.

Grazie alla rinuncia a elementi non necessari 110 – 180 mio.

Grazie all’ottimizzazione della prassi d’acquisto non ancora quantificabile

Grazie all’armonizzazione degli intervalli per i efficace solo a lunga

lavori di rifacimento scadenza

Grazie alla riorganizzazione dei compiti del non ancora quantificabile

committente

Guadagno in termini di efficienza ed efficacia ≥ 120 – 205 mio. nel 2008

Questo guadagno in termini di efficienza ed efficacia non si traduce in una diminuzione di pari importo del giro d’affari annuo nel settore delle strade nazionali. Nei prossimi anni bisogna invece attendersi un netto aumento del fabbisogno finanziario in diversi settori delle strade nazionali (sistemazione a seguito dell’inasprimento delle norme relative agli incidenti, all’inquinamento fonico e alla sicurezza nelle gallerie, manutenzione, esercizio ed eventualmente ampliamento della rete stradale). I guadagni in termini di efficienza ed efficacia ottenuti in conseguenza dell’introduzione della NPC permettono di adempiere i citati compiti supplementari più rapidamente e/o con un incremento più limitato del fabbisogno di mezzi per le strade nazionali.

6.2.3 Istituzioni degli invalidi

La NPC ha attribuito ai Cantoni la competenza per le istituzioni degli invalidi (case, laboratori e centri diurni, come pure istruzione scolastica speciale e prestazioni individuali). In questo ambito occorre però tenere conto delle seguenti condizioni quadro.

Nella disposizione transitoria dell’articolo 112b (Promozione dell’integrazione degli invalidi), la Costituzione federale stabilisce che le attuali prestazioni dell‘AI ad istituti, laboratori e case siano mantenute fino all’adozione di una strategia a favore degli invalidi, ma almeno per tre anni. La strategia per promuovere l’integrazione degli invalidi è esaminata da una commissione peritale e approvata dal Consiglio federale conformemente all’articolo 10 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 200649 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn).

La disposizione transitoria dell’articolo 62 (Scuola) della Costituzione federale stabilisce che i Cantoni continuano ad assumere, fino all’adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le attuali prestazioni delI’AI all’istruzione scolastica speciale inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l’articolo 19 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.

La Costituzione federale prevede infine nella disposizione transitoria dell’articolo 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili) che fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in

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RS 831.26