Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
È innegabile il fatto che negli Uffici in cui si devono portare a termine impegni assunti sulla base del diritto previgente i processi risultino un po’ più complessi. Una volta liquidati i suddetti impegni, anche queste unità amministrative saranno in grado di gestire le risorse in modo ottimale, poiché da quel momento potranno concentrarsi appieno sullo strumento degli accordi programmatici. Incontestabile è anche il fatto che la ripartizione dei contributi globali debba essere impostata in maniera trasparente. In futuro gli Uffici specializzati dovranno pertanto comunicare in modo trasparente ai Cantoni le condizioni quadro (finanziarie) prima della presentazione della domanda, in modo che i margini di trattativa siano chiari sin dall’inizio della trattativa stessa. Ciò non significa però che i mezzi finanziari vadano ripartiti uniformemente fra i Cantoni secondo il numero di abitanti o di un altro criterio formale. Al contrario, gli accordi programmatici devono permettere una gestione orientata ai risultati e all’efficacia. Le risorse della Confederazione devono confluire primariamente verso quei progetti presentati dai Cantoni che rivestono interesse per la Confederazione.
Come mostra il rapporto del CDF, gli Uffici coinvolti si stanno fondamentalmente già adoperando per l’introduzione e l’attuazione del sistema forfettario. Il grado di realizzazione si palesa però parecchio differente. A maggior ragione riveste grande importanza la prevista piattaforma per lo scambio di esperienze (vedi qui di seguito). Occorre inoltre rilevare che il margine di manovra operativo dei Cantoni è stato esteso. La sostituzione di singole decisioni con accordi programmatici ha portato nel complesso a una semplificazione.
Riassumendo si può affermare che le prime esperienze con questo nuovo strumento possono essere valutate positivamente. Ovviamente, in previsione del nuovo quadriennio, bisogna trarre profitto dalle esperienze accumulate ed eliminare le difficoltà iniziali riscontrate. L’AFF creerà pertanto una piattaforma per lo scambio di esperienze, in collaborazione con i rappresentanti dei Cantoni, anche per favorire un coordinamento formale a livello di Confederazione. Essa contribuirà pure al cambiamento culturale in seno agli Uffici specializzati della Confederazione e dei Cantoni. Effettivamente già nella fase progettuale della NPC detti Uffici avevano espresso opinioni diverse quanto al senso e all’utilità degli accordi programmatici. Si tratta ora di applicare questo strumento in modo sistematico e conforme alle disposizioni legali. Ciò sarà altresì facilitato dalla menzione degli accordi programmatici nell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA proposta dal CDF. La responsabilità per l’attuazione e l’elaborazione degli accordi programmatici incombe ai rispettivi Uffici specializzati.
7 Ripercussioni preliminari della NPC
7.1 Ripercussioni preliminari generali
L'articolo 57 OPFC impone di presentare nel primo rapporto sull'efficacia le possibili «ripercussioni preliminari» della NPC.
Disposizione transitoria della LPFC riguardante il diritto ai sussidi
In vista dell'entrata in vigore della NPC è stata adottata a livello legislativo una misura riguardante il diritto ai sussidi: il timore espresso allora dalla Confederazione che si potesse determinare un afflusso massiccio di domande di sussidi nei settori in cui la NPC prevede uno sgravio finanziario della Confederazione ha determinato la tempestiva entrata in vigore