Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
per l’elaborazione della necessaria strategia; nell’ambito delle istituzioni degli invalidi è stata avviata un’intensa collaborazione intercantonale.
6.3 Introduzione degli accordi programmatici
6.3.1 Situazione iniziale
Nel quadro delle nuove forme di collaborazione e finanziamento tra la Confederazione e i Cantoni è stato concepito lo strumento dell’accordo programmatico, che dovrebbe consentire di rafforzare il partenariato fra la Confederazione e i Cantoni. Parallelamente però in questi settori di compiti occorre procedere a una migliore definizione dei ruoli dei due livelli statali. In linea di principio la Confederazione dovrebbe limitare il proprio intervento agli aspetti concernenti la fissazione degli obiettivi, il perseguimento dei medesimi e la valutazione del risultato, in modo da estendere il margine di manovra operativo dei Cantoni.
Prima dell’introduzione della NPC la Confederazione di regola cofinanziava i singoli progetti in percentuale ai costi che ne derivavano, mentre ora i Cantoni ricevono per prestazioni o programmi prestabiliti sussidi globali o forfettari fissati in anticipo nell’accordo programmatico. Con le nuove forme di collaborazione e di finanziamento si dovrebbe pertanto:
− rendere possibile un orientamento coerente agli obiettivi e ai risultati;
− tenere più chiaramente distinti i ruoli di Confederazione e Cantoni nell’ambito di un
compito comune;
− conferire ai Cantoni maggior margine di manovra e decisionale nelle questioni operative;
− eliminare i falsi incentivi finanziari passando da un’ottica degli input (orientata ai costi) a
un’ottica degli output (orientata agli obiettivi e ai risultati) e in tal modo risparmiare sui costi.
Il contributo della Confederazione è fissato sotto forma di importo globale o forfettario. Nell’ambito del controlling si verifica il conseguimento degli obiettivi concordati. In caso di non raggiungimento dei medesimi, si può chiedere di porvi rimedio o eventualmente di rimborsare interamente o parzialmente il contributo della Confederazione.
Le basi legali sono contenute nella Costituzione federale e nella legge sui sussidi:
− articolo 46 capoverso 2 Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; versione
del FF 2003 5745);
− articolo 20a legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui
sussidi, LSu; RS 616.1).
Questo strumento è esplicitamente ancorato anche nella legislazione speciale (protezione della natura e del paesaggio, foreste, politica regionale, miglioramenti strutturali nell’agricoltura, misurazione ufficiale).
6.3.2 Constatazioni del Controllo federale delle finanze
Nell’ambito di una verifica trasversale in seno a cinque Uffici federali il Controllo federale delle finanze (CDF) ha constatato che dall’introduzione della NPC le aspettative riposte negli