Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
della disposizione transitoria dell'articolo 20 LPFC con effetto al 1° aprile 200553. Essa prevede le seguenti misure:
in primo luogo le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l’entrata in vigore della disposizione fino alla piena entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’assegnazione (e quindi non secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda). Come si può constatare nell’ottica attuale, questa disposizione transitoria ha prodotto l'effetto desiderato: in nessun settore di compiti si è rilevato un afflusso massiccio di domande di sussidi, gli Uffici specializzati della Confederazione hanno piuttosto registrato un andamento normale negli anni precedenti l'entrata in vigore della NPC relativamente alle domande di aiuti finanziari e di indennità; questa osservazione vale in particolare per l'ambito degli invalidi (istruzione scolastica speciale, case e laboratori).
In secondo luogo l'obbligo della Confederazione nei confronti del beneficiario di sussidi è limitato dal punto di vista temporale, dato che i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizzato è presentato entro tre anni dall’entrata in vigore. Attualmente non è possibile stabilire le ripercussioni della disposizione transitoria, poiché quest’ultima è valida fino al 31 dicembre 2010 e i conti finali dei corrispondenti progetti possono essere presentati fino a quella data.
Neanche nel settore delle strade nazionali si sono verificate ripercussioni preliminari negative o indesiderate: anche in questo caso, negli anni precedenti all'entrata in vigore della NPC l'USTRA ha registrato un andamento normale dei progetti di investimento dei Cantoni.
53 RU 2005 1489 1637