Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
Provvedimenti per il prossimo quadriennio 2012–2015
Dagli esami sul raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 2 LPFC emerge che non si impongono modifiche essenziali in ambito di perequazione delle risorse. Ai fini della perequazione delle risorse per il nuovo periodo quadriennale il Consiglio federale raccomanda pertanto l’adeguamento degli importi di compensazione secondo il metodo in vigore, ossia in funzione dell’evoluzione del potenziale di risorse dei Cantoni a forte capacità finanziaria (importo per la perequazione orizzontale delle risorse), rispettivamente in funzione del potenziale di risorse di tutti i Cantoni (importo per la perequazione verticale delle risorse). I Cantoni dotati di forti risorse esprimono un giudizio diverso. Essi chiedono che il contributo alla perequazione orizzontale delle risorse da parte dei Cantoni con forti risorse sia ridotto dall’attuale 70 per cento circa a 2/3 del contributo della Confederazione.
In merito alla dotazione della compensazione degli oneri il Consiglio federale si esprime a favore del mantenimento dell’attuale ripartizione (50 % compensazione dell’aggravio geotopografico, 50 % compensazione dell’aggravio sociodemografico). Questa variante tiene conto delle considerazioni espresse dal Consiglio federale nell’ambito del terzo messaggio riguardante la NPC, ovvero che la cifra assoluta degli oneri speciali rappresenta solo uno dei tanti criteri di valutazione3 e che è necessario considerare in quale misura essa sia ammissibile per i Cantoni interessati. In questo modo si rispetta inoltre l’argomento spesso citato dai Cantoni di montagna, che sottolineano come la compensazione degli oneri originariamente sia stata introdotta in sostituzione dell’indice previsto dalla precedente perequazione finanziaria per le regioni di montagna, mentre la compensazione degli oneri sociodemografici speciali è stata accolta nel progetto solo in un secondo tempo quale nuova fattispecie compensatoria nell’ambito della nuova perequazione finanziaria. La maggiore copertura degli oneri geotopografici speciali è pertanto giustificata. I rappresentanti dei Cantoni città sono di diversa opinione e caldeggiano la variante descritta al capitolo 5.5, che prevede il 73 per cento per la compensazione dell’aggravio sociodemografico e il 27 per cento per la compensazione dell’aggravio geotopografico. Secondo il loro parere in questo modo sarebbe possibile adeguare la ripartizione dell’importo complessivo per la perequazione degli oneri agli oneri speciali calcolati.
Dalle analisi della compensazione dei casi di rigore emerge che nel corso degli anni di riferimento 2008–2010 essa non ha avuto ripercussioni degne di nota sull’andamento dei gettiti fiscali standardizzati per abitante rispetto agli anni di base (bilancio globale 2004/2005). Questa circostanza è riconducibile al fatto che i versamenti di compensazione per i casi di rigore sono nominalmente costanti nel corso dei primi otto anni, ragione per la quale risultano variazioni relative unicamente tramite l’evoluzione demografica. Considerate a breve termine, sono quindi esigue. Questa considerazione vale anche per il Cantone di Vaud che a causa del suo passaggio nel novero dei Cantoni a forti risorse ha perso fin dall’anno dell’introduzione della NPC il proprio diritto alla compensazione dei casi di rigore. Una simulazione mostra tuttavia che per alcuni altri Cantoni la perdita integrale della compensazione dei casi di rigore avrebbe gravi conseguenze perché i loro gettiti fiscali standardizzati presenterebbero un’evoluzione fortemente inferiore alla media svizzera. Ciò vale segnatamente per i Cantoni di Friburgo e Neuchâtel. Per questi motivi raccomandiamo di non prevedere per il momento alcuna soppressione integrale o parziale della compensazione dei casi di rigore.
In ossequio all’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri sono stati inoltre effettuati diversi calcoli in merito a un eventuale limite superiore di aggravio per i Cantoni a forti risorse. Tali calcoli si focalizzano in particolare sulla cosiddetta eccedenza di gettito fiscale standardizzato, che designa la quota di gettito fiscale standardizzato per abitante di un Cantone a forti risorse che supera la media svizzera. Il
3 FF 2007 639 seg.