Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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più di contratti con partner dell’economia privata, mandati con le finalità più diverse in relazione all’attività amministrativa della Regìa federale degli alcool e di contratti di acquisto, locazione e manutenzione.

Con la soppressione del monopolio e il ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo vengono meno le condizioni per conferire personalità giuridica all’autorità incaricata dell’esecuzione della legge sull'imposizione delle bevande spiritose. Nell’interesse di tutte le parti contraenti i diritti e gli obblighi vanno garantiti anche dopo l’abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool. A tal fine, tutti i diritti e gli obblighi detenuti da quest’ultima sono trasferiti alla Confederazione. Se la prosecuzione di singoli contratti non dovesse più essere necessaria, questi saranno disdetti se possibile prima dell’entrata in vigore della legge.

È fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3, per il quale si rimanda alle relative spiegazioni.

Art. 66 Diritto applicabile

Per garantire la certezza del diritto, i procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto vigente. Alle procedure di ricorso si applica il nuovo diritto.

Sezione 4: Coordinamento con la legge sull’alcol

Art. 67

Si prevede di suddividere le disposizioni dell’attuale legge sull’alcol in due leggi. Mentre la produzione e l’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo saranno disciplinate nella presente legge, le disposizioni sul commercio al dettaglio, la pubblicità e la tutela dei giovani saranno trasposte nella legge sull’alcol.

L’articolo 67 è una disposizione tecnica di carattere generale. La nuova legge abroga completamente l’attuale legge sull’alcool. Se per qualche motivo (ad es. in seguito a un rifiuto in una votazione referendaria) la nuova legge sull’alcol non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, mancherebbe una regolamentazione per determinate disposizioni di diritto in materia di alcol. In tal caso, il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare nel periodo di transizione una regolamentazione di carattere generale per il mercato dell’alcol. Una soluzione analoga per la legge sull’imposizione delle bevande spiritose è prevista nell’avamprogetto della legge sull’alcol.

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore

Art. 68 Referendum ed entrata in vigore

La disposizione comprende la consueta formula conclusiva. Per l’applicazione della presente legge sono necessarie numerose disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza. Il Consiglio federale potrà quindi porla in vigore soltanto dopo che saranno state adeguate le ordinanze esistenti ed emanate le nuove disposizioni d’esecuzione.