Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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Cpv. 1 e 2

I Verdi (P5) e il PS (P6) accettano un allentamento delle limitazioni vigenti per la pubblicità di bevande spiritose solo in misura limitata.

5 Cantoni (Berna, Zugo, Svitto, Basilea Campagna, Argovia), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20) come pure NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) respingono un allentamento materiale delle disposizioni sulla pubblicità di bevande spiritose e chiedono di completare il principio della pubblicità oggettiva con il principio vigente del riferimento al prodotto. Anche santésuisse (ANC35) è a favore del mantenimento di questo principio. Lo stesso argomento è addotto dal Cantone di Neuchâtel (C18) che critica l'allentamento delle limitazioni attualmente applicabili alla pubblicità delle bevande spiritose. Pure i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) sono favorevoli a limitazioni più severe della pubblicità.

La città di Zurigo (CC5) ha constatato che i giovani possono essere sedotti dalla pubblicità oggettiva e respinge l'allentamento proposto per la pubblicità «lifestyle». Inoltre, gli esempi citati nell'avamprogetto non mostrerebbero a sufficienza cosa si intenda per pubblicità oggettiva. SPIRITSUISSE (ANC7) chiede una definizione concreta di pubblicità non oggettiva e le relative precisazioni nel messaggio. Per ASF (AO7) e SIHA (AO17) la definizione di pubblicità non oggettiva è molto ampia ed è, di fatto, paragonabile a un divieto di pubblicità.

Secondo le associazioni PS (ANC13), Swiss Retail (ANC18), SDV (ANC22), ASW (ANC25) e Centre Patronal (AO3) il concetto di oggettività e le relative precisazioni non sono chiari. Esse si interrogano sulle ragioni per cui la pubblicità non sia oggettiva quando mostra una situazione di consumo. Adducono lo stesso motivo PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25). Per l'UDC (P2) è «grottesco» definire non oggettiva la pubblicità che invita al consumo di un prodotto. SPIRITSUISSE (ANC7) condivide questo parere.

Per Swiss Retail (ANC18) i capoversi 1 e 2 vanno ben oltre lo scopo prefissato e sono pertanto da stralciare. Secondo l’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6) il concetto di oggettività non è chiaro e il termine «simili» necessita di un’interpretazione; di conseguenza queste disposizioni devono essere stralciate.

Cpv. 3

SPIRITSUISSE (ANC7) esige che nel messaggio si menzioni la giurisprudenza più recente (Tribunale amministrativo federale A_6610/2009 del 21.4.2010) concernente le agevolazioni per le bevande spiritose. I rappresentanti del settore della gastronomia e l’UPCF (ACC26) chiedono che nel settore della ristorazione per le bevande spiritose sia ammessa la pubblicità per aggiunte o agevolazioni tra le ore 18.00 e le ore 20.00.

Cpv. 4

I Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) vorrebbero sostituire il divieto generale di pubblicità di bevande alcoliche su oggetti d'uso con un divieto di pubblicità su oggetti d'uso destinati soprattutto a persone d'età inferiore ai 18 anni. Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) ritengono che il capoverso 4 non sia chiaro, e SPIRITSUISSE (ANC7) auspica una precisazione secondo cui i supporti pubblicitari espliciti (prospetti ecc.) non facciano parte degli oggetto d'uso.

Secondo il Centre Patronal (AO3) il divieto di pubblicità su oggetti d'uso che non hanno alcuna connessione con le bevande spiritose non è chiaro.

Per il PS (P6) e AWS (ANC12) la pubblicità di bevande spiritose dovrebbe essere ammessa in e su mezzi di trasporto pubblici.