Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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lett. c
Il Cantone di Turgovia (C19) rimanda alla diversa definizione di bevande spiritose nella legislazione sulle derrate alimentari e auspica l'eliminazione di questa differenza. Secondo la città di Zurigo (CC5) devono essere eliminate anche le differenze rispetto alle definizioni nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose.
lett. e
Mentre l'Associazione svizzera dei droghieri (ANC24) approva la definizione del commercio al dettaglio, il Cantone dei Grigioni (C9) vorrebbe fare una distinzione concettuale tra commercio al dettaglio e vinificatori allo scopo di escludere questi ultimi dal campo d'applicazione delle limitazioni del commercio e della pubblicità.
lett. f
I Cantoni di Friburgo (C4) e Sciaffusa (C15) come pure infrodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15), CFAL (CIC1) e CFIG (CIC2) esigono che i test d’acquisto vengano definiti senza l’espressione «acquisti fittizi». Per i test d'acquisto il Cantone di Sciaffusa (C15) come pure infrodrog (OP3) e Dipendenze Info Svizzera (OP4) propongono la definizione di «acquisti effettuati da adolescenti che non hanno ancora raggiunto l'età minima fissata dalla legge per la consegna di bevande alcoliche, allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età». L’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) auspicano una formulazione analoga. La FRC (AO15) suggerisce la seguente definizione: «acquisti effettuati da adolescenti che non hanno ancora raggiunto l'età minima necessaria per l'acquisto di bevande alcoliche, allo scopo di controllare il rispetto delle prescrizioni sulla tutela della gioventù».
I rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di stralciare la definizione dei test d'acquisto, poiché, dal loro punto di vista, non sono ammessi.
Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori
Sezione 1: Pubblicità
Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose
11 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Grigioni, Uri, Sciaffusa, Turgovia, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo) sono d'accordo sulle limitazioni proposte per la pubblicità di bevande spiritose. Anche la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), la città di Kloten (CC1), il PEV (P4), USS (ANE1), IG DHS (ANC21), LBV (ACC5) e SOBV (ACC17) come pure infodrog (OP3), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), IOGT (OP30), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop (PI4) e TFAG (PI5) sono in linea di principio favorevoli alle disposizioni proposte concernenti la pubblicità di bevande spiritose.
Infodrog (OP3), upi (AO12) e CFAL (CIC1) approvano l’orientamento al diritto vigente. Jubla (OP42) evidenzia in particolare le disposizioni che riguardano la gioventù.
Il Cantone di Glarona (C16) ritiene che la distinzione tra mezzi e luoghi non sia né chiara, né coerente e chiede di tralasciare la suddivisione o di redigerla in modo più chiaro nel testo di legge.
[Altri pareri sulla pubblicità figurano al n. 4.3.2 e nelle considerazioni ad art. 4 AP-