Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati
Turismo e sport: il settore del turismo chiede invece un adeguamento essenziale di questa lettera. Il fronte del traffico lento (Swissmobil, Sentieri Svizzeri) propone la seguente riformulazione della lettera b: «(nuovo) siano conciliati gli obiettivi di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina e la loro utilizzazione turistica». Ciò è motivato con il fatto che le possibili misure (p. es. divieto di accesso ai sentieri durante certe stagioni o ore del giorno) sono difficili da comunicare e, oltretutto, la limitazione del libero accesso potrebbe far scattare una misura di compensazione secondo l’articolo 7 LPS.
Un’armonizzazione tempestiva e dettagliata tra gli obiettivi di protezione e di utilizzazione è quindi vista come un’opportunità per informare e incanalare i visitatori. Ai fini dell’armonizzazione tra «zone di tranquillità per la selvaggina e turismo», disciplinata a questa lettera, diverse organizzazioni sportive e del tempo libero (CAS, SwissOlympic, SwissCycling, Funivie Svizzere, Schweizer Bergführerverband) chiedono un obbligo di partecipazione dei gruppi d’interesse mediante il seguente adeguamento della lettera b: «siano conciliati l’utilizzazione turistica, (nuovo) l’utilizzazione a fini ricreativi e sportivi e gli obiettivi di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina. A tal fine, i Cantoni coinvolgono tempestivamente i gruppi d’interesse in questione, segnatamente il Club alpino svizzero (CAS), l’Associazione svizzera delle guide di montagna e Funivie Svizzere». Se questa partecipazione non è ancorata nel testo dell’ordinanza stesso, CAS chiede che ciò avvenga nell’«aiuto all’esecuzione Zone di tranquillità per la selvaggina» richiesto, una soluzione considerata tuttavia insufficiente. Questo obbligo di partecipazione dei gruppi d’interesse permette di evitare lunghe procedure di opposizione e di ricorso. Inoltre il coinvolgimento ottimale del sapere locale migliora il risultato. CAS propone di precisare nel testo anche che gli obiettivi di utilizzazione e protezione non possono essere messi «in accordo», bensì tutt’al più «conciliati in modo ottimale». CAS respinge inoltre categoricamente qualsiasi regolamentazione dell’arrampicata attraverso le zone di tranquillità per la selvaggina e chiede che questo passaggio sia depennato dal rapporto esplicativo, sempre che il rapporto possa ancora essere modificato. In ogni caso è necessario disciplinare questa richiesta nell’«aiuto all’esecuzione Zone di tranquillità per la selvaggina» richiesto (cfr. in proposito art. 4biscpv. 5 OCP). Per CAS, i conflitti con l’arrampicata vanno risolti come finora mediante degli accordi. È sproporzionato sbarrare un’intera area per l’arrampicata a causa di un nido di falco pellegrino attraverso zone di tranquillità per la selvaggina. Occorre trovare una soluzione più flessibile, ad esempio mediante un blocco limitato nel tempo di un singolo percorso e la sensibilizzazione degli arrampicatori. Non è neanche possibile cambiare la destinazione delle zone di tranquillità per la selvaggina e delimitarle ad esempio per proteggere la flora delle rocce. In tal senso, CAS chiede anche che le zone di tranquillità per la selvaggina siano limitate alle zone alpine chieste nel postulato Allemann e all’inverno. In altre parole: nessuna estensione all’Altipiano e al Giura nonché all’estate. Qui sono più adatti altri strumenti di protezione (corridoi per la selvaggina, superfici di compensazione ecologica, zone naturali protette, riserve forestali, bandite, accordi).
G262-0576