Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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chiara disponibile a cercare un’altra soluzione. Se per contro dovessero imporsi le zone di tranquillità per la selvaggina, l’associazione chiede che al momento di delimitare le zone di tranquillità e fissare i loro obiettivi di protezione siano obbligatoriamente coinvolte le associazioni sportive. Le organizzazioni del traffico lento (Sentieri Svizzeri, Swissmobil) sottolineano che i bisogni del traffico lento (escursionismo, ciclismo, canotaggio, skating) e della protezione della selvaggina non devono per forza escludersi a vicenda e che per incanalare gli escursionisti e quindi ridurre i disturbi sono particolarmente adatti i sentieri. A tal fine occorre tuttavia garantire il coinvolgimento reciproco tempestivo dei vari attori nell’ambito della pianificazione delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei percorsi riservati al traffico lento. Queste organizzazioni fanno inoltre notare che i sentieri sono tracciati dalle autorità in modo vincolante secondo il diritto cantonale (piano direttore, piano dei sentieri) e che la rete dei sentieri va conservata senza limitazioni (art. 7 LPS): i sentieri eliminati vanno quindi sostituiti. Si sottolinea anche l’importanza di una comunicazione comune.
Art. 4bis cpv. 2 lett. a OCP
Art. 4biscpv. 2 lett. a
2 In particolare vigilano affinché:
a. i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla
pianificazione del territorio e la pianificazione forestale, siano conformi alle zone di tranquillità per la selvaggina;
L’armonizzazione con la legislazione sulla pianificazione del territorio e la pianificazione forestale chiesta in questa lettera è sostanzialmente incontestata, sono tuttavia richiesti complementi essenziali.
Cantoni e conferenze cantonali: questa lettera non suscita alcuna opposizione da parte dei Cantoni e delle conferenze cantonali.
Protezione delle risorse: un partito politico (I Verdi), una commissione extraparlamentare (CFNP) nonché varie organizzazioni di protezione delle risorse (ProNatura, WWF,
ASPU, Helvetia Nostra, PSA, associazioni regionali) deplorano che la caccia non sia colpita dalla regolamentazione come altre fonti di disturbo. La caccia provoca disturbi essenziali per altre specie. Vanno quindi formulati obiettivi chiari per le zone di tranquillità per gli animali selvatici, in base ai quali devono essere armonizzate o limitate le attività venatorie; nelle zone di tranquillità per gli animali selvatici deve essere consentita la caccia solo se necessaria e urgente. Helvetia Nostra sottolinea che le zone di tranquillità per la selvaggina sono assolutamente incompatibili con l’utilizzazione del legname in inverno: il taglio di alberi (come altre fonti di disturbo, p. es. gli elicotteri) va quindi vietato nelle zone di tranquillità per la selvaggina. Queste organizzazioni chiedono una nuova lettera c (cfr. sotto). Anche la protezione degli animali (PSA, Lega svizzera contro la vivisezione, associazioni regionali) sottolinea che, come ogni altra utilizzazione del paesaggio, anche la caccia va disciplinata in quanto fonte di disturbo.
Agricoltura: le associazioni dell’agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SAB, Prométerre, associazioni regionali) chiedono che le zone di tranquillità per la selvaggina non comportino alcuna limitazione per la selvicoltura e l’agricoltura.
G262-0576