Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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state accolte. Queste associazioni chiedono per principio alla Confederazione di adempiere meglio il mandato costituzionale di protezione degli animali, adeguando l’avamprogetto.
3.8 Organizzazioni scientifiche
Hanno espresso un parere di principio due organizzazioni scientifiche: la Stazione ornitologica di Sempach e la Società svizzera di biologia della fauna (SSBF). Se la SSBF è sostanzialmente piuttosto favorevole al progetto, la Stazione ornitologica critica il fatto che l’avamprogetto mette in secondo piano importanti conoscenze ecologiche e si orienta più alla pressione politica che non ai fatti scientifici, ad esempio il suo parere sulla caccia agli uccelli in Svizzera («Standpunkt Vogeljagd in der Schweiz»). Nella nuova gestione delle specie protette promossa, ciò si traduce in uno svuotamento dell’idea di base della legge sulla caccia per quanto riguarda la protezione delle specie.
3.9 Privati
Nessuno dei due privati che hanno presentato un parere nell’ambito dell’indagine conoscitiva ha espresso una posizione di principio sul progetto.
4 Valutazione del progetto in dettaglio
Nel presente capitolo sono trattati in dettaglio i pareri sui singoli aspetti del progetto.
4.1 Art. 1 «Abrogato»
Art. 1 OCP
Art. 1
Abrogato
L’abrogazione dell’articolo 1 OCP vigente, resa necessaria dalla modifica della legge del 12 dicembre 2008 sulle armi, non suscita praticamente alcuna opposizione.
Singoli Cantoni (GE, VD) e associazioni di protezione (Helvetia Nostra, associazioni regionali) sono tuttavia preoccupati dal fatto che viene così a cadere anche la disposizione penale che puniva «il commercio, l’importazione e la fabbricazione di mezzi ausiliari vietati» nella legge sulla caccia. Questi Cantoni e organizzazioni chiedono quindi di ripristinare tale disposizione: la fabbricazione e il commercio di crudeli trappole mortali deve continuare a essere punibile.
4.2 Art. 2 «Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia»
Art. 2 cpv. 1 OCP
Art. 2 cpv. 1
1 Concerne solo le versioni tedesca e francese
La sostituzione nel testo tedesco di «auf der Jagd» con «für die Jagd» e nel testo francese di «dans l’exercice de la chasse» con «pour la chasse» non suscita alcuna opposizione.
G262-0576