Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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ciale per la caccia al cinghiale restino consentite. Un Cantone (ZH) chiede che siano vietate anche gli «apparecchi combinati di puntamento e visione notturna» come i «dispositivi di puntamento notturno» stessi. Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che sia vietato già il porto di questi mezzi ausiliari vietati sul territorio di caccia aperta o in zone protette.
Art. 2 cpv. 1 lett. g OCP
Art. 2 cpv. 1 lett. g
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
g. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;
Il nuovo divieto di impiegare pezzi pirotecnici per l’esercizio della caccia non suscita alcuna opposizione.
Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che sia vietato già il porto di questi mezzi ausiliari vietati sul territorio di caccia aperta o in zone protette.
Art. 2 cpv. 1 lett. h OCP
Art. 2 cpv. 1 lett. h
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
h. balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;
Il nuovo divieto di impiegare lance e coltelli per l’esercizio della caccia non suscita alcuna opposizione.
Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che sia vietato già il porto di questi mezzi ausiliari vietati sul territorio di caccia aperta o in zone protette.
Art. 2 cpv. 1 lett. i OCP
Art. 2 cpv. 1 lett. i
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
i. armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi; fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (cali-
bro 12), armi automatiche e armi da pugno;
Il divieto di impiegare armi da pugno per l’esercizio della caccia, riformulato, ma ripreso a livello di contenuto dalla vecchia OCP, non suscita alcuna opposizione.
Un Cantone (AG) chiede tuttavia di modificare questa lettera, abrogando il divieto vigente di usare «armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi». Questa richiesta è motivata da un minor onere amministrativo e da una maggior efficienza della caccia ai corvidi. Tre Cantoni (NW, con il sostegno di principio di VD e VS al cpv. 1) chiedono che per i mezzi ausiliari di cui a questa lettera non sia vietato solo l’impiego effettivo delle armi per l’esercizio della caccia, bensì anche il loro porto sul territorio di caccia aperta o in zone protette: l’impiego effettivo di mezzi ausiliari vietati è più difficile da dimostrare del loro porto.
G262-0576