Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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Art. 2 cpv. 1 lett. c OCP
Art. 2 cpv. 1 lett. c
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
c. nella caccia da tana: gas, fumo, oggetti per impalare, pinze, attrezzi di scavo per stanare i tassi, spari per sta-
nare la preda e impiego di più di un cane;
La regolamentazione della caccia da tana inasprita nell’ambito della revisione è uno dei punti della revisione parziale che suscita forti controversie.
Cantoni e conferenze cantonali: l’ampia maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali approva il contenuto di questa regolamentazione. Secondo loro ha senso mantenere la caccia da tana a livello federale poiché attualmente le popolazioni di volpi sono molto numerose e le ripercussioni negative della loro elevata densità sono percettibili ovunque (p. es. focolai di epizoozie come la rogna, il cimurro e la rabbia nonché la predazione di uccelli che nidificano a terra). Per poter far fronte a queste ripercussioni, la legge quadro della Confederazione deve lasciare ai Cantoni l’intero ventaglio di possibilità di regolazione venatoria. I Cantoni e le conferenze cantonali salutano la nuova regolamentazione però anche perché rispetta la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni prevista dalla Costituzione per il settore della caccia; un divieto federale della caccia da tana rappresenterebbe un’ingerenza inaccettabile nella sovranità cantonale. Un Cantone (BS) chiede invece di vietare la caccia da tana. Un Cantone (VD) chiede di sopprimere il divieto di usare spari per stanare la preda nella caccia da tana, poiché potrebbe essere interpretato erroneamente come un divieto generale degli spari per stanare la preda.
Secondo vari sostenitori tra i Cantoni (AR, NW, OW, SO, ZH), le conferenze cantonali (CDC, CIC, CDFo, CCP) e le associazioni (TKJ-SKG), un ruolo chiave è svolto
dall’addestramento coscienzioso dei cani da tana nell’ottica di una caccia da tana conforme alla protezione degli animali. In parte è chiesto addirittura un esame obbligatorio per questi cani, conformemente al regolamento elaborato a tal fine dalla TKJ-SKG. Questo aspetto si ritrova anche in rivendicazioni di principio volte a migliorare
l’addestramento e l’esame dei cani da caccia dove l’impiego di questi cani può assumere rilievo per la protezione degli animali, ad esempio nell’ambito del recupero, della ferma e del riporto, della caccia al cinghiale e appunto della caccia da tana (cfr. in proposito il nuovo art. 2 cpv. 1 lett. n OCP e le rivendicazioni alle varie).
Associazioni di utilizzazione delle risorse: l’inasprimento della caccia da tana non suscita opposizione neanche da parte della maggioranza delle associazioni orientate
all’utilizzazione delle risorse. Una sola associazione (Verband Zürcher Jagdaufseher) chiede di sopprimere il divieto di impiegare simultaneamente più di un cane da tana.
Associazioni di protezione delle risorse: la caccia da tana suscita invece giudizi chiaramente negativi da parte delle associazioni di protezione degli animali (PSA, STVT, Lega svizzera contro la vivisezione, associazioni regionali) e in parte di protezione della natura (ProNatura, WWF, ASPU, ALA, Helvetia Nostra, associazioni regionali). Pur condividendo per principio l’inasprimento della regolamentazione, queste organizzazioni chiedono un divieto generale. La caccia da tana è brutale e rappresenta una forma di maltrattamento degli animali: si aizza un animale (il cane da caccia) contro un altro animale (la volpe), spaventandolo nella sua tana che gli dà sicurezza, e si accettano di proposito combattimenti e ferimenti. La caccia alla volpe non è necessaria neanche dal punto di
G262-0576