Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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vista ecologico poiché l’effettivo di volpi si regola naturalmente attraverso l’alimentazione e le malattie (come p. es. rabbia, cimurro, rogna): le popolazioni di volpi numerose sono decimate naturalmente in seguito a queste malattie. Secondo queste associazioni, inoltre, non è mai neanche stato dimostrato un impatto negativo della volpe sugli effettivi delle sue prede, il che rende obsoleta la caccia alla volpe anche nell’ottica della protezione delle specie.
Art. 2 cpv. 1 lett. d OCP
Art. 2 cpv. 1 lett. d
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
d. animali vivi da richiamo;
La disposizione trasferita in questa lettera dall’OCP vigente non suscita alcuna opposizione.
Art. 2 cpv. 1 lett. e OCP
Art. 2 cpv. 1lett. e
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
e. telefoni cellulari e ricetrasmittenti, salvo per il recupero di animali feriti;
Il previsto divieto di impiegare telefoni cellulari per l’esercizio della caccia (salvo per il recupero) suscita pareri contrastanti.
Una maggioranza di 15 Cantoni e tre conferenze cantonali nonché le associazioni venatorie chiedono la soppressione di questa disposizione. Si tratta di una «lex imperfecta» non controllabile e non praticabile. Anzi, il diritto cantonale sulla caccia impone l’impiego del telefono cellulare in certi casi, ad esempio in caso di obbligo di notifica immediata di certi eventi. Alcuni Cantoni (AI, BE, TI, UR, ZG) e diverse associazioni di protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU, FP, ALA, PSA, associazioni regionali) approvano invece il divieto dei telefoni cellulari. Diversi Cantoni sottolineano che è possibile lasciare come finora i Cantoni liberi di introdurre un divieto dei telefoni cellulari in virtù
dell’articolo 2 capoverso 3 OCP. La soppressione di questa lettera non avrebbe quindi alcuna ripercussione sulla prassi dei Cantoni.
Art. 2 cpv. 1 lett. f OCP
Art. 2 cpv. 1 lett. f
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
f. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono, dispositivi che producono un elettrochoc; fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser e dispositivi di puntamento notturno;
La nuova terminologia e gli adeguamenti redazionali in questa lettera sono approvati dalla maggioranza dei partecipanti e la lettera non suscita alcuna opposizione di principio. Sono proposti alcuni complementi tecnici dettagliati.
Singoli Cantoni (GE, VD) chiedono di vietare per l’esercizio della caccia anche le trappole fotografiche; un altro Cantone (TI) vuole che restino vietati anche gli apparecchi acustici (e cioè non elettronici) da richiamo degli uccelli; un Cantone (ZH) vorrebbe che sia abrogato l’attuale divieto di usare la luce artificiale per l’esercizio della caccia e che eventuali regolamentazioni siano lasciate ai Cantoni; un Cantone (SH) parte dal presupposto che le autorizzazioni eccezionali cantonali volte a consentire l’uso della luce artifi-
G262-0576