Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

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e la ferma di selvaggina di penna»). Questa disposizione presuppone tuttavia che le corrispondenti possibilità di esercitazione ed esame non siano ostacolate da disposizioni del diritto sulla protezione degli animali.

La grande importanza di buoni cani da caccia nonché l’interesse per la protezione degli animali e l’importanza di un buon addestramento sono sottolineati anche da vari Cantoni (AR, NW, OW, SO, ZH) e conferenze cantonali (CDC, CDFo, CIC, CCP).

Singole associazioni dell’agricoltura (SoBV) rivendicano anche l’obbligo di creare possibilità di formazione mirate per i cani da caccia utilizzati per la caccia al cinghiale (recinti di cinghiali). Come mostra l’esempio della Germania, ciò consente di aumentare

l’efficienza della caccia e della regolazione dei cinghiali. È richiesto un adeguamento in tal senso anche delle ordinanze sulla caccia e sulla protezione degli animali.

Revisione ORUAM

La federazione della pesca chiede che accanto alla revisione dell’OCP in corso sia riveduta anche l’ORUAM, conformemente alla mozione 09.3723 N.

Protezione degli animali durante la caccia

La protezione svizzera degli animali e le sue società regionali avanzano varie richieste supplementari concernenti l’OCP.

Articolo generale sulla protezione degli animali: PSA e le sue società regionali, con il sostegno delle associazioni di protezione della natura (WWF, ASPU, in parte anche Pro-Natura e I Verdi), chiedono l’introduzione di un articolo generale sulla protezione degli animali nell’OCP con il seguente tenore:

1) I Cantoni provvedono affinché nell’esercizio della caccia siano rispettati i principi della

protezione degli animali, segnatamente l’articolo 4 capoverso 2 LPAn (ansietà o dolori ingiustificati, lesione della dignità). Le forme di caccia ammesse devono garantire il minor disturbo e il minor danno possibili nonché un’uccisione rapida e sicura della selvaggina. I Cantoni disciplinano in particolare:

a) le forme di caccia e i mezzi ausiliari ammissibili conformemente all’articolo 1 OCP;

b) le modalità e il numero di cacce in battuta per stagione e zona (richiesta PSA: al massimo due cacce in battuta all’anno per zona);

c) la prova periodica della sicurezza di tiro di tutti i cacciatori attivi;

d) le distanze di tiro massime per le cartucce a pallottola, a pallini e a palla singola.

2) I Cantoni creano zone di tranquillità per la selvaggina sufficienti e adeguate e stabili-

scono periodi di protezione per tutte le specie di selvaggina.

Statistica dei recuperi: PSA (con il sostegno di WWF, ASPU nonché delle organizzazioni nazionali e regionali di protezione degli animali) chiede inoltre l’introduzione di una statistica accessibile al pubblico sul successo delle operazioni di recupero, ripartite in circolazione e caccia.

Abbattimento di gatti e cani randagi: PSA (con il sostegno di WWF, ASPU nonché delle organizzazioni nazionali e regionali di protezione degli animali) chiede inoltre la limitazione dell’abbattimento di cani e gatti randagi. Esso deve essere effettuato solo da guardiacaccia e solo previo avviso ai proprietari. Nell’area di diffusione del gatto selvatico l’abbattimento di gatti va vietato completamente.

Divieto di alcol durante la caccia

G262-0576