Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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ca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare (nuovo) il monitoraggio e la ricerca .... sui danni da selvaggina, (nuovo) sulla predazione e sulle malattie degli animali selvatici.»
4.12 Art. 21 «Diritto transitorio»
Art. 21 OCP
Art. 21
Abrogato
Nuove richieste avanzate nell’ambito dell’indagine conoscitiva (zone di tranquillità per la selvaggina, divieti di deten zione, esame cani da caccia)
L’abrogazione della moratoria sulla starna suscita qualche opposizione, il cui contenuto è già stato illustrato all’articolo 3biscapoverso 1 OCP.
Attuazione delle zone di tranquillità per la selvaggina: un partito politico (I Verdi) e
un’organizzazione di protezione della natura (ProNatura) chiedono che sia inserita nel diritto transitorio una disposizione supplementare che obblighi i Cantoni a presentare le potenziali regioni per la creazione di zone di tranquillità per la selvaggina entro il 2015.
Attuazione dei divieti di detenzione: in merito ai divieti di detenzione di tre specie previsti all’articolo 8biscapoverso 5 OCP, un Cantone (BS) chiede che siano definiti termini di transizione entro i quali le detenzioni esistenti debbano essere eliminate o autorizzate a titolo di deroga. Nel frattempo, quale soluzione di transizione gli animali dovrebbero essere sterilizzati e non sostituiti in caso di morte.
Attuazione dell’addestramento e dell’esame dei cani da caccia: per la nuova disposizione relativa all’addestramento e all’esame dei cani da caccia, la Società cinologica svizzera (TKJ-SKG) chiede un termine transitorio entro il quale i Cantoni dovranno attuare la seguente disposizione: (nuovo) articolo 2 capoverso 1 letterra n OCP: «sona prohibita: impiego di cani da caccia non sottoposti a esame per il recupero di tutte le specie di selvaggina, la caccia da tana e la ferma di selvaggina di penna».
4.13 II Modifica del diritto vigente
Art. 7 cpv. 4 OBAF
Art. 7 cpv. 4 OBAF
4 L’Ufficio federale di topografia provvede all’iscrizione delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei corrisponden ti percorsi accessibili nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche).
Una modifica del diritto vigente introduce l’obbligo di iscrivere le bandite di caccia e i corrispondenti percorsi accessibili nelle carte nazionali, un compito delegato a Swisstopo. Questa disposizione suscita una certa opposizione.
Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (UR) rileva che gli statuti giuridici delle zone di tranquillità per la selvaggina e dell’OBAF sono chiaramente distinti: di norma, le zone di tranquillità per la selvaggina contemplano uno statuto di protezione contro i disturbi più elevato e disposizioni di protezione nettamente più concrete (normalmente si tratta di
G262-0576