Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

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Art. 10 cpv. 6 lett. g OCP

Art. 10 cpv. 6 lett. g

6 L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

g. nuove richieste avanzate nell’ambito dell’indagine conoscitiva (diffusione perseguita; soglie regionali di

danno);

Due organizzazioni chiedono l’introduzione in questo capoverso sulle strategie nazionali di una nuova lettera g.

Caccia: CacciaSvizzera chiede che sia introdotto l’aspetto, ai suoi occhi particolarmente importante, della diffusione delle specie conflittuali perseguita: (nuovo) «g. le diffusione delle specie perseguita». In proposito, CacciaSvizzera sottolinea che è sbagliato determinare artificialmente il numero di lupi e branchi per ogni compartimento. Secondo questa organizzazione, queste specie non devono essere presenti ovunque. I grandi predatori dovrebbero piuttosto essere presenti nel paesaggio antropizzato solo dove possono integrarsi sostanzialmente senza causare danni (intesi come danni ad animali da reddito e alla selvaggina). Non sono le forme di utilizzazione tradizionale che devono adattarsi alla presenza dei grandi predatori, ma il contrario. Per questo motivo è importante un monitoraggio internazionale delle popolazioni di grandi predatori: se a livello internazionale la sopravvivenza di queste specie è assicurata, ad esempio se vi sono popolazioni consistenti nei Paesi limitrofi e tale effettivo è sufficiente per la sopravvivenza della specie, la presenza di questi grandi predatori sul nostro territorio nazionale è superflua, tanto più che le popolazioni alpine di lupo, lince o orso bruno non rappresentano sottospecie geneticamente particolari, che devono quindi essere conservate da noi.

Agricoltura: un’associazione dell’agricoltura (Unione Contadini Ticinesi) chiede che nelle strategie siano definiti i nuovi motivi di regolazione da essa proposti (conformemente alla richiesta di tre nuove lettere all’art. 4 cpv. 1 lett. h) e previste possibilità di deroga (p. es. per le soglie di danno) in modo da tener conto delle situazioni regionali nei Cantoni.

4.11 Art. 11 «Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici»

Art. 11 cpv. 2 OCP Art. 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici

2 Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

L’articolo concernente la ricerca su mammiferi e uccelli selvatici non era oggetto del progetto.

Un’organizzazione (CacciaSvizzera) chiede tuttavia un adeguamento di questo capoverso, in modo tale che l’UFAM possa sostenere in particolare il monitoraggio dei grandi predatori nonché la ricerca sulla predazione: (nuovo) Titolo dell’articolo 11: «Monitoraggio e ricerca su mammiferi e uccelli selvatici». Aggiunta al contenuto del capoverso 2: «Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la (nuovo) sorveglianza e la ricer-

G262-0576