Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 60Fedlex · Rapporto sui risultati

un divieto per chi pratica lo sci, le racchette da neve, l’escursionismo o il parapendio) rispetto alle zone dell’OBAF (in cui secondo l’art. 5 è vietato solo lo sci fuori dagli itinerari segnalati). Per le zone dell’OBAF occorre quindi applicare l’intera procedura per le zone di tranquillità per la selvaggina o completare l’articolo 5 OBAF con ulteriori discipline sportive vietate, in modo tale che nelle zone dell’OBAF siano limitate le stesse discipline sportive come nelle zone di tranquillità per la selvaggina.

CacciaSvizzera chiede di completare le carte stampate di Swisstopo con le bandite cantonali di caccia: articolo 7 capoverso 4 OBAF «L’Ufficio federale di topografia provvede … scialpinistiche ed escursionistiche). (nuovo) Le carte contengono le bandite federali e cantonali di caccia». Sarebbe così visibile l’intera rete svizzera di zone protette in cui è vietata la caccia.

Turismo: CAS rileva che finora era consultato da Swisstopo nell’ambito della riedizione periodica delle carte scialpinistiche in merito ai percorsi contrassegnati. Secondo il progetto, la competenza per la rete di percorsi all’interno delle bandite federali di caccia e delle zone di tranquillità per la selvaggina spetta ora all’UFAM (allegato dell’OGI). Per questo motivo occorre garantire, analogamente alle zone di tranquillità per la selvaggina, che il CAS continui a essere sentito in merito alla rete di percorsi accessibili e che la rete di percorsi possa essere modifica d’ufficio o su richiesta motivata. A tal fine, CAS propone il seguente nuovo capoverso 5 all’articolo 7 OBAF: «(nuovo) Prima dell’iscrizione dei percorsi accessibili deve essere sentito il Club Alpino Svizzero (CAS); i percorsi iscritti vanno adeguati d’ufficio, periodicamente o su richiesta motivata, alle condizioni mutate.» Tali richieste devono poter essere presentate ad esempio sul geoportale della Confederazione nell’ambito dell’aggiornamento annuale dei dati sulle zone protette.

Allegato I OGI

Allegato I OGI

Tabella, identificatori 170 e 179.

I nuovi identificatori non suscitano alcuna opposizione.

4.14 Varie

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva, varie associazioni e organizzazioni hanno avanzato altre richieste, elencate qui di seguito.

Procedura penale (multe disciplinari)

Due Cantoni (AR, SG) e una conferenza cantonale (CCP) auspicano l’introduzione di una procedura penale semplificata (sistema di multe disciplinari) a livello federale, in particolare per punire le contravvenzioni agli obblighi relativi alla tranquillità per la selvaggina.

Entrata in vigore

Un Cantone chiede con insistenza di fissare l’entrata in vigore al 1° gennaio 2013 o al più presto il 1° giugno 2012, in modo da consentire ai Cantoni di preparare accuratamente l’attuazione, ad esempio a livello di regolamentazione del periodo di protezione dei cinghiali.

G262-0576