Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
1 INTRODUZIONE
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sull’impiego confinato (OIConf; RS 814.912), il diritto concernente gli organismi ha subito notevoli trasformazioni. Il 21 marzo 2003, l’Assemblea federale ha adottato la legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG; RS 814.91). Contemporaneamente ha riveduto le disposizioni concernenti l’utilizzazione di organismi di cui all’articolo 29a e segg. della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), che da allora riguardano gli organismi non geneticamente modificati. Entrambe le leggi attribuiscono al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni esecutive e di altra natura concernenti l’utilizzazione di organismi. Inizialmente si è provveduto a eliminare dalle ordinanze eventuali contraddizioni con le nuove leggi, mentre l’adeguamento completo delle ordinanze alle nuove basi e ai nuovi sviluppi richiede un po’ più di tempo. Per l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911) tale adeguamento è entrato in vigore con la revisione totale del 10 settembre 2008.
Si spiega così anche la necessità di una revisione totale dell’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf), che mira a tenere conto della totalità delle basi giuridiche modificate nonché degli sviluppi nell’ambito della scienza e della pratica. Negli ultimi dieci anni ha assunto particolare rilievo la problematica degli organismi alloctoni, che sempre più spesso provocano problemi in Svizzera, soprattutto a causa dei flussi globalizzati di viaggi e scambi commerciali, e devono essere disciplinati anche nell’OIConf. Tale disciplinamento va coordinato strettamente con le “ordinanze sorelle”, emanate contemporaneamente all’OIConf, ossia da un lato l’OEDA e dall’altro l’ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM; RS 832.321). Quest’ultima segue sostanzialmente la stessa sistematica dell’OIConf e contiene allegati relativi alle misure di sicurezza quasi identici.
Accanto all’estensione dell’OIConf a determinati organismi alloctoni – piante e animali alloctoni invasivi secondo l’allegato 2 dell’OEDA nonché piccoli invertebrati alloctoni – è necessario adeguare soprattutto la procedura di notifica e autorizzazione, comprese le misure di sicurezza, in modo tale da tenere conto degli sviluppi e delle esperienze pratiche degli scorsi dieci anni.
2 IN GENERALE
2.1 I motivi della revisione dell’ordinanza
Da un lato, con l’entrata in vigore della LIG e la revisione delle disposizioni della LPAmb le basi giuridiche che disciplinano l’utilizzazione di organismi a livello di ordinanza sono mutate. Se in passato gli obiettivi di protezione del diritto concernente gli organismi consistevano nel tutelare l’uomo e l’ambiente dagli effetti dannosi e molesti, oggi si sono aggiunte la protezione della diversità biologica e della sua utilizzazione sostenibile nonché, per gli organismi geneticamente modificati (OGM), il rispetto della dignità della creatura. Sono inoltre state differenziate le varie forme di utilizzazione di organismi, in particolare di OGM, nonché le esigenze specifiche relative all’utilizzazione.
3/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482