Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

3 COMMENTI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Osservazione introduttiva

Come per l’OEDA, il campo d’applicazione dell’OIConf è esteso agli organismi alloctoni (neobiota), sulla scia delle condizioni ambientali mutate, in particolare a causa dei flussi mondiali di viaggi e scambi commerciali, e conformemente all’articolo 29f capoverso 2 LPAmb. L’obbligo di diligenza di cui all’articolo 4 OIConf si applica a tutti gli organismi (alloctoni e altri) utilizzati in sistemi chiusi. Per i neobiota, l’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi si applica invece solo ai vegetali e agli animali alloctoni invasivi secondo l’allegato 2 dell’OEDA nonché ai piccoli invertebrati alloctoni la cui emissione e messa in commercio devono essere autorizzate secondo l’OEDA o di altre ordinanze. L’estensione del campo d’applicazione dell’OIConf agli organismi alloctoni si ripercuote su numerosi articoli dell’OIConf e gli adeguamenti corrispondenti non sono sempre menzionati espressamente nei seguenti commenti.

Ingresso

Quale novità, l’ingresso dell’OIConf rimanda anche alla Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (CBD). L’articolo 8 CBD obbliga le parti contraenti tra l’altro a istituire o mantenere i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati agli organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia (lett. g), a vietare, controllare o sradicare l’introduzione di specie esotiche che possono minacciare gli ecosistemi, gli habitat o le specie (lett. h) nonché a regolare o gestire i procedimenti e categorie di attività con un effetto negativo (potenzialmente) rilevante per la diversità biologica (lett. l). L’articolo 19 CBD riguarda in particolare la comunicazione di informazioni sull’utilizzazione di organismi geneticamente modificati e le disposizioni di sicurezza applicabili (cpv. 4).

Capitolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo

Il contenuto materiale dell’articolo sullo scopo resta invariato, la formulazione è semplicemente adeguata all’articolo 6 LIG, all’articolo 29a LPAmb e all’articolo 1 capoverso 1 OEDA. Come finora, l’ordinanza si limita per principio al “normale esercizio” di impianti biotecnologici, mentre l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti tiene conto anche dell’ubicazione dell’impianto nonché delle misure da adottare in caso di evento straordinario. La protezione dai pericoli e dai pregiudizi comprende tutti i gradi di gravità: in caso di effetti gravi la protezione va intesa in senso astratto – in un’ottica di prevenzione non deve neanche verificarsi la possibilità che subentri tale effetto (pericoli). In caso di minor gravità, il legislatore si limita alla protezione concreta dalle ripercussioni effettive (pregiudizi). Sono ora menzionati anche i metaboliti e i rifiuti, il che però non cambia nulla in pratica. Lo scopo è tuttavia di precisare che nell’ambito dell’utilizzazione di organismi occorre tener conto anche dei loro metaboliti e dei rifiuti prodotti. I metaboliti in sé non rientrano nel campo d’applicazione dell’OIConf.

Articolo 2 Oggetto e campo d’applicazione

7/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482