Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

o vi è stato il rischio che durante attività delle classi 3 e 4 organismi fossero liberati nell’ambiente devono ora essere comunicati (ai Cantoni e da questi alla Confederazione) anche se non devono essere notificati secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR).

Quanto ai compiti delle autorità, sono rimasti essenzialmente invariati. È ora menzionata espressamente nell’OIConf l’utilizzazione di una banca dati, che con ECOGEN esiste già ed è utilizzata dal centro di contatto in particolare per trasmettere le notifiche e le domande ai servizi specializzati nonché dalle parti per ottenere informazioni sullo stato delle procedure di notifica e autorizzazione. È inoltre sancita espressamente nell’OIConf anche la possibilità di rilasciare autorizzazioni a tempo determinato dopo un esame provvisorio della determinazione e della valutazione del rischio, in attesa del completamento della procedura regolare, ad esempio se è necessaria una diagnosi rapida di nuovi microrganismi o se un ritardo costituisce un pericolo per altri motivi.

2.3 Confronto con la legislazione europea

L’Unione europea (UE) prevede l’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi solo per i microrganismi geneticamente modificati. Tale obbligo è disciplinato nella direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) (direttiva UE sull’impiego confinato)1, riveduta di recente.

Disciplinando anche i macrorganismi geneticamente modificati nonché gli organismi patogeni e alloctoni, l’OIConf va oltre la direttiva UE sull’impiego confinato, che si riferisce unicamente ai microrganismi geneticamente modificati. Per questi ultimi, il progetto di revisione dell’OIConf fa proprio, come finora, il meccanismo di notifica e autorizzazione della direttiva UE sull’impiego confinato, mentre per quanto riguarda le attività con organismi geneticamente modificati della classe 1 si spinge più in là imponendo l’obbligo di notificare tutte le attività (e non solo quelle svolte per la prima volta) (cfr. tuttavia le tre opzioni descritte nel commento all’art. 8). È però abolito l’attuale termine di attesa di 45 giorni dalla notifica per le attività con organismi geneticamente modificati della classe 2. Queste deroghe marginali al diritto UE sono giustificate dall’esigenza di trattare in modo uniforme tutti gli organismi e assicurare la certezza del diritto e garantiscono in qualsiasi momento una visione completa alle autorità incaricate dell’esecuzione e della vigilanza (cfr. commenti alle singole disposizioni, art. 8).

Per quanto riguarda in particolare la determinazione e la valutazione del rischio rappresentato dalla presenza e dall’utilizzazione di organismi, l’OIConf s’ispira anche alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (direttiva UE sulla protezione dei lavoratori)2.

2.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

L’estensione del campo d’applicazione dell’OIConf agli organismi alloctoni invasivi secondo l’allegato 2 dell’OEDA e ai piccoli invertebrati alloctoni comporterà un aumento dell’onere esecutivo per le autorità cantonali e federali. L’estensione del campo d’applicazione è dettata

1 GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75.

2 Settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21 5/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482