Rapporto cantoni
Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 3 pagine
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2. Nuova regolamentazione
Per incrementare la sicurezza giuridica ed evitare laboriose negoziazioni nel quadro della regolamentazione della SECO relativa all’indennità per il rischio di responsabilità, occorre trasporre il suddetto regolamento in un’ordinanza dipartimentale. A tale proposito si è già tenuta, il 27 marzo 2009, una consultazione degli uffici. L’Ufficio federale di giustizia e l’Amministrazione federale delle finanze hanno espresso l’auspicio che le modalità dell’indennità per il rischio di responsabilità e la limitazione di tale responsabilità per caso di danno siano sancite in modo più preciso nella legge e nell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione.
La presente modifica dell’articolo 114a OADI tiene conto della richiesta dei suddetti due uffici. Inoltre, in occasione dei dibattiti sulla quarta revisione parziale della LADI, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la proposta della SECO di sancire con maggiore precisione nella legge (art. 85g cpv. 5 LADI) la limitazione attuale della responsabilità per caso di danno.
2.1. Spiegazione relativa agli articoli 114 e 114a OADI nuovi
Art. 114 OADI:
Con l’inclusione nell’Ordinanza invece che in un regolamento, il capoverso 2 permette di meglio ancorare nella legislazione la limitazione della responsabilità in caso di danno. Come fino ad ora, detta limitazione non trova applicazione quando il danno è stato causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.
Art. 114 a OADI:
Al DFE viene conferita la competenza di fissare le basi di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni, nonché l’ammontare della stessa e le modalità di versamento (chiave di ripartizione) .
Entrata in vigore:
Le modifiche entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010. L’indennità per il rischio di responsabilità verrà versata per la prima volta nel 2011 secondo le nuove disposizioni. L’art. 3 dell’Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità prevede che essa sia versata in base al numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso. L’entrata in vigore retroattiva (effetto retroattivo improprio) ha per scopo di garantire che l’indennità per il rischio di responsabilità sia calcolata per la prima volta nel 2011 sull’insieme dell’anno civile 2010.
2.2. Spiegazione relativa all’ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni
Art. 1 Base di calcolo
Ai fini del calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità è determinante la somma media dei risarcimenti a carico dei Cantoni stabiliti dall’ufficio di compensazione mediante decisioni passate in giudicato nei due anni precedenti. L’indennità per il rischio di responsabilità deve essere in diretto rapporto con le decisioni pronunciate. Il fatto di basare il calcolo sulla media degli ultimi due anni permette di ridurre l'effetto di eventuali fluttuazioni.