Rapporto cantoni

Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 3 pagine

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Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per i danni che sono stati causati

intenzionalmente o che risultano dall’inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o da reati commessi.

Art. 2 Ammontare dell’indennità

Il legislatore stabilisce che il Cantone sia “adeguatamente” indennizzato per il rischio di

responsabilità. La formulazione di tale disposizione lascia ampio margine di manovra nel calcolo della percentuale da indennizzare. Con un’indennità pari a tre quarti della somma media dei risarcimenti degli ultimi due anni, la condizione dell'indennità adeguata è ampiamente presa in considerazione.

Art. 3 Versamento

Cpv. 1: Per quanto riguarda il versamento dell'indennità, è determinante il numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso conformemente agli articoli 83 capoverso 1 lettera c LADI e 109 capoverso 1 OADI. Con questa disposizione si tiene conto il più possibile segnatamene del rischio di responsabilità degli organi esecutivi.

Cpv. 2: Dato che le basi di calcolo consolidate per l’indennità per il rischio di responsabilità sono disponibili soltanto nel corso del primo trimestre dell’anno, l’indennità per l’anno trascorso può essere versata ai Cantoni soltanto nel secondo trimestre dell’anno successivo.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza dipartimentale entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010,

contemporaneamente alla modifica degli articoli 114 e 114a OADI (cfr. punto 2.1 “Spiegazione relativa agli articoli 114 e 114 a OADI nuovi”/ entrata in vigore).